Le sentenze della Commissione tributaria regionale sono impugnabili sia con ricorso per revocazione (articoli 64 e seguenti, Dlgs 546/1992 e 395 e seguenti, cpc) sia con ricorso per cassazione. In estrema sintesi, le due azioni, preordinate a consentire alla parte soccombente in appello di denunciare vizi della pronuncia differenti, sono esperibili anche contestualmente.
Dopo la modifica, operata dall’articolo 68 della legge 353/1990, l’articolo 398, comma 4, cpc, dispone che l’effetto sospensivo e disposto dal giudice della revocazione, emesso su istanza di parte, subordinato alla valutazione di non manifesta infondatezza della domanda di revocazione.
Per cui risulta chiaro che in base alla nuova formulazione dell’articolo 398 cpc la problematica del dies a quo di efficacia del provvedimento giurisdizionale di sospensione. In sostanza non risulta chiaro da quale momento iniziano a decorrere gli effetti sospensivi, cioè se decorrano dalla data della domanda oppure dalla data della pubblicazione del provvedimento che concede la sospensione.
La Corte Suprema con l’ordinanza in esame ha stabilito che il provvedimento di sospensione del termine pronunciato dal giudice d’appello ex articolo 398, comma 4, cpc, produce i suoi effetti non dal momento in cui è emesso ma sin dal momento della presentazione dell’istanza di parte, “non potendo il ritardo del giudice nella deliberazione sulla istanza medesima risolversi in danno all’istante”. Citando un suo precedente (sentenza 9239/2013), gli Ermellini precisano, inoltre, che la sospensione “dura sino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione secondo quanto previsto dall’art. 398 c.p.c., con la conseguenza che da tale data riprende a decorrere, per la parte residua, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione”.
Occorre precisare che in passato vi sono state sentenze della Cassazione di segno opposto. La sentenza n. 12701/2014 in cui, in consapevole contrasto con la sentenza n. 9239/2013, i giudici affermavano che, ai fini della decorrenza del periodo di sospensione, “ove il giudice al quale sia stata proposta la relativa domanda, ritenendola non manifestamente infondata, l’abbia disposta, il termine iniziale coincide con l’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4”.