L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle FAQ in materia di nuovo spesometro. Le risposte forniscono numerosi chiarimenti in merito alle ipotesi di scarto o di semplice segnalazione dei file inviati, che devono essere tenuti in considerazione in occasione del primo invio dei dati delle fatture previsto entro il 5 ottobre 2017. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile inviare, con uno stesso file, dati di fatture riferite a periodi diversi. Tuttavia, per quelle con data di emissione (se emesse) o di registrazione (se ricevute) non compatibile con il periodo di competenza, il sistema ricevente dell’Agenzia produrrà uno specifico avviso nella notifica che non comporta, però, lo scarto del file.
Si avvicina la scadenza dello “Spesometro” relativo alla comunicazione dati delle fatture emesse ed acquisti. L’invio dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva, si rammenta che la prima scadenza del 16 settembre 2017 è stata prorogata al 28 settembre 2017 (a causa di problemi tecnici è stata disposto con provvedimento n. 199339 del direttore dall’Agenzia delle Entrate l’invio il differimento della scadenza della comunicazione al 5 ottobre – ENNESIMA proroga disposta dal DPCM come da comunicato stampa n. 163 del 4 ottobre 2017 del Ministero delle Finanze nuova scadenza al 16 ottobre 2017). L’obbligo introdotto dall’articolo 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016, impone la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (…) ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.
L’adempimento riguarda tutti i soggetti titolari di partita IVA ad esclusione dei seguenti soggetti:
- contribuenti che hanno optato per il regime forfettario;
- contribuenti minimi;
- produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane, ovvero:
- se i terreni sono situati a 700 metri di altezza sopra il livello del mare, limitatamente alle particelle catastali che ricadono nella predetta altitudine;
- se i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- se i terreni fanno parte di comprensori di bonifica montana.
- la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 aveva proceduto a fornire importanti chiarimenti in ordine alla compilazione della comunicazione dei dati fatture acquisti ed emesse. In particolare aveva chiarito che il criterio di competenza è il presupposto per la individuazione dei dati Iva da comunicare e l’applicazione del ravvedimento operoso per ritardi anche dopo i 15 giorni dalla scadenza.
Con la successiva Risoluzione n.104/E del 28 luglio 2017 ha spiegato le modalità per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso per un approfondimento vedasi “Ravvedimento operoso per le liquidazioni periodiche IVA e dati fatture“
I dati da comunicare, alla luce del chiarimento dell’Agenzia relativi al primo semestre occorre inviare le fatture emesse nel periodo che va da gennaio e giugno 2017 per le fatture acquisti vale la data di ricezione. A partire dal 2018 l’invio telematico sara trimestrale
I dati dovranno essere inviati telematicamente solo in forma “analitica” secondo le modalità stabilite con un apposito provvedimento; in ogni caso, la comunicazione dovrà contenere “almeno” i seguenti elementi:
- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata e imposta;
- tipologia dell’operazione.
Inoltre, appare utile rammentare che i chiarimenti di prassi previsti per la trasmissione telematica dei dati delle fatture su base opzionale (articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015) “valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010”.
Invio dati per “competenza”
Il nuovo adempimento obbliga, come sopra scritto, alla trasmessi in forma “analitica” dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (fatture emesse e ricevute nonché le bollette doganali ed eventuali note di variazioni). La risoluzione n. 87/E del 2017 dell’Agenzia ha puntualizzato che:
- per le “fatture emesse”: le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Ad esempio, la comunicazione del primo semestre 2017 dovrà contenere i dati relativi alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Attenzione, invece, alle fatture “differite” (che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione): questi documenti, in base all’articolo 23 del decreto Iva, devono essere registrati “entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni”;
- per le “fatture ricevute”: i dati delle fatture di acquisto registrate nel primo semestre 2017; in tal caso, infatti, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.
Casi particolari
- Schede carburanti – Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, la scheda carburante non deve essere comunicata;
- Acquisti effettuati da soggetti minimi e/o forfetari – Occorre inviare i relativi dati e poiché in tali fatture non vi è Iva sarà necessario compilare il dato “natura” che identifica il motivo di assenza di Iva nel documento; il codice da indicare è “N2”, in quanto operazioni non soggette al tributo;
- i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
- le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture;
- Contribuenti obbligati alla comunicazione dei dati delle prestazioni sanitarie al STS: l’Agenzia delle Entrate con un comunicato del 12 settembre ha chiarito che per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (medici chirurghi e odontoiatri, ottici e veterinari, farmacie, parafarmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture abilitati all’erogazione dei servizi sanitari, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.) è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014).
Conservazione digitale e Sistema di interscambio
Il “nuovo” comma 3 dell’articolo 21 del D.L. 78/2010 dispone che gli obblighi di conservazione digitale di cui all’articolo 3 del D.M. 17/06/2014, si intendono soddisfatti “per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate”. Pertanto, laddove il nuovo spesometro sia effettuato tramite l’utilizzo del sistema SDI, esso assolverà, di per sé, agli obblighi di conservazione digitale delle fatture di acquisto e di vendita. Inoltre, le fatture, emesse e ricevute, inviate in formato elettronico mediante il Sistema di interscambio, essendo “automaticamente” acquisite dall’Amministrazione finanziaria, sono esonerate dall’obbligo di comunicazione in esame.
Tuttavia, nel caso in cui non tutte le fatture transitino tramite il Sistema di interscambio, il contribuente potrà effettuare la comunicazione periodica:
- inviando solo i dati relativi alle “altre” fatture emesse e ricevute non transitate sul Sistema di interscambio (in quanto i dati transitati sul SDI si intendono già acquisiti dall’Amministrazione); ovvero
- inviando i dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute, comprese quelle veicolate mediante SDI, se ciò risulta più agevole.
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