La vicenda ha visto protagonista una società a cui veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva proceduto alla ripresa fiscali di alcuni costi ed in particolare di spese di sponsorizzazioni in quanto ritenuti non inerenti all’attività d’impresa e, quindi, indeducibili, oltre che antieconomici. La società contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respingevano le doglianze della ricorrente. La decisione di primo grado veniva confermata dai giudici della Commissione Tributaria Regionale.
La società contribuente avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. In particolare eccepiva la violazione/falsa applicazione dell’articolo 108 Tuir e, in particolare, dell’articolo 90, comma 8, L. 289/2002, il cui contenuto stabilisce che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario…”.
Gli Ermellini accolgono le motivazioni inerenti le spese pubblicitarie affermando che l’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 statuisce una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate ad associazioni sportive dilettantistiche.
I giudici di legittimità hanno statuito, richiamando la sentenza della Corte n. 5720/2016, con cui viene riconosciuta la integrale deducibilità a condizione del rispetto dei seguenti criteri:
- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
- la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Inoltre per i giudici del palazzaccio in merito alla presunta antieconomicità ha statuito che l’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 contiene una presunzione assoluta, oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa sino alla soglia, normativamente fissata, dell’importo di euro 200.000.