Start-up innovative – Isrl – Incubatori
Le start-up innovative sono società di capitale, costituite anche con la forma di cooperativa, di diritto italiano oppure con la forma di Societas Europaea residente in Italia ai sensi dell’art. 73 Dpr 917/1986 attiva da non oltre 48 mesi. Per poter essere qualificata come società innovativa deve possedere i requisiti previsti dalla normativa si possono raggruppare in obbligatori (devono essere posseduti tutti) ed alternativi (almeno uno)
I requisiti obbligatori da possedere sono di seguito indicati:
- – La maggioranza delle azioni e/o quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea dei soci siano detenute da persone fisiche “al momento della costituzione e solo per i successivi 24 mesi”;
- che la sede principale dei propri affari ed interessi sia in Italia;
- che sia stata costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- che a partire dal secondo anno di attività(dallo start-up innovativo), possiede il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, non superiore ai 5 milioni di euro;
- che non distribuisce oppure non ha distribuito utili;
- che non sia quotata su un mercato regolamentato o su di un sistema multilaterale di negoziazione;
- il cui oggetto sociale anche non esclusivo ma prevalente sia lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- che non sia stata costituita dalla fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda;
Requisiti alternativi:
- spende nella ricerca almeno il 30% del maggior valore fra costo e valore della produzione;
- oppure impieghi almeno 1/3 della propria forza lavoro, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che svolga un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera;
- oppure sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale (diritto di sfruttamento di una propria creazione) , biotecnologica etc. (vedi comma 2, 3 e 4 art. 25 D.L. 179/2012 per altri requisiti);
L’incubatore di start-up innovative certificato è parimenti una società di capitale, costituite anche con la forma di cooperativa, di diritto italiano oppure con la forma di Societas Europaea residente in Italia ai sensi dell’art. 73 Dpr 917/1986 che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (vedi comma 5 art. 25 D.L. 179/2012 per altri requisiti). Presso le Camere di commercio iene istituita un’apposita sezione speciale del registro delle imprese (art. 2188 c.c.) in cui devono essere iscritte le società start-up innovative e gli incubatori certificati, dalla predetta iscrizione discende la possibilità di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge per tali soggetti.
AGEVOLAZIONI
Disciplina aggiuntiva e deroghe in materia di contatti di lavoro subordinato a termine
Il legislatore, in base ad una valutazione – operata in via generale ed in astratto – delle esigenze delle imprese start-up innovative di disporre di organico flessibile, ha previsto che per i quattro anni successivi all’avvio possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza necessità della puntuale indicazione, volta per volta, delle ragioni giustificatrici del termine, individuate ex lege come sussistenti in ragione del tipo di impresa. Pertanto rispetto all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 368/2001 la norma in commento individua con formulazione esplicita la presunzione legale di sussistenza delle ragioni giustificatrici del termine. La predetta presunzione opererà per quattro anni a partire dalla data di costituzione della società o per il periodo più breve per le società già costituite alla data del 20/10/2012 (art. 25 comma 3). Trattandosi di fattispecie <> di ricorso la lavoro a termine trovano applicazione i principi statuiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea sez. VI del 11/11/2010 n. 20 con cui si prendeva in esame la conformità dell’art. 2 del D.Lgs. 368/2001 al diritto europeo (in particolare la direttiva 1999/70/Ce) ed il cui giudizio si concludeva el dichiarare la sua conformità. Anche la Corte di Cassazione nella sentenza del 11/07/2012 n. 11659 ha ritenuto che le disposizioni delle fattispecie di cui all’art. 2 del D.Lgs. 368/2001 non contrastano con il diritto europeo ed i principi statuiti dalla Corte di Giustizia Europea.
La stessa riforma del Lavoro recentemente approvata (legge Fornero 92/2012) ha introdotto il comma 1-bis all’art. 1 del D.Lgs. n, 368/2001 con cui è possibile stipulare, escludendo ogni rilevanza giuridica delle ragioni d’impresa per l’apposizione del termine, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in riferimento al primo rapporto di lavoro e che abbia una durata non superiore ai 12 mesi.
Le società innovative potranno stipulare contratti di lavoro a tempo determinato giustificati ex lege con durata minima di sei mesi e una massima di 36 mesi con possibilità di stipulare successivi contratti senza l’osservanza dei termini minimi dilatori di cui al comma 3 art. 56 D.Lgs. n. 368/2001 restando entro i limiti di 36 mesi. In deroga al limite dei 36 mesi, un ulteriore successivo contratto di lavoro a tempo determinato giustificato ex lege, tra gli stessi soggetti e relativo sempre allo stesso svolgimenti di attività inerente l’oggetto sociale dele start-up, può essere stipulato per la durata che residuerà fino al raggiungimento dei 48 mesi dalla costituzione a condizione che la sottoscrizione avvenga presso la Direzione Territoriale del lavoro competente.
Inoltre ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.L. 179/2012 per cui per tali tipi di contratti a termine non sarà applicato il contributo addizionale del 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 2 comma 28 legge 92/2012.
Qualora la società innovativa dovesse perdere uno dei requisiti e la qualifica di società innovativa le conseguenze connesse sono statuite dall’art. 25 comma 2 e 3 D.L. 179/2012. In pratica i contratti a tempo determinati stipulati con la normativa delle società innovative si intenderanno a tempo indeterminato sin dalla sua prima data di stipula. Mentre nell’ipotesi di perdita dei requisiti che qualificano la società innovativa prima dei 4 anni cesserà l’applicazione della normativa sulle start-up ma i contratti di lavoro stipulati prima del verificarsi dell’evento continuerà ad applicarsi la norma delle società innovative.
Retribuzione dei lavoratori assunti dalla start-up
I lavoratori subordinati (sia a tempo determinato che indeterminato) assunti dalle società innovative dovranno essere retribuiti con una parte fissa che non potrà essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi applicabile, e con una parte variabile (che non è facoltativa) consistenti in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obbiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni (art. 28 comma 8).
Si crea, pertanto, uno stretto legame tra rendimento del dipendente, redditività dell’impresa e regolare funzionamento di essa. Risulta agevole ritenere che, in questo settore e per questo tipo di imprese, una valida giustificazione oggettiva economica ex art. 3 legge 604/1966 di recesso della società innovativa, anche in mancanza di clausole di rendimento minimo individuate e sottoscritte nel contratto di lavoro. La contrattazione collettiva è ammessa ad individuare e definire i criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici … funzionali alla promozione dell’avvio delle start-up innovative (art. 28 comma 10), quindi presumibilmente anche inferiori a quelli cui sono obbligate le altre imprese a parità di mansioni ed inquadramento. La contrattazione collettiva è ammessa a definisce anche la parte variabile della retribuzione ed a dettare le disposizioni finalizzate all’andamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up nella prospettiva di rafforzare lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. (art. 28 comma 9 lettera b).
AGEVOLAZIONI FISCALI
Al fine di favorire la crescita di tali tipi di società sono state introdotte delle specifiche agevolazioni fiscali tendenti a favorire gli investimenti nel capitale da parte di:
- persone fisiche tramite una detrazione fiscale pari al 19 oppure 25%, per gli anni 2013 – 2014 e 2015, della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più strat-up innovative, direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investe prevalentemente in start-up innovative. La spesa agevolabile riguarda unicamente l’esborso riconducibile alla sottoscrizione del capitale sociale, con esclusione quindi dei semplici finanziamenti o apporti a patrimonio netto a titolo diverso rispetto all’indicato capitale sociale. L’investimento massimo agevolabile non può eccedere i 500.000,00 euro per ciascuna annualità, nel caso in cui l’imposta a carico del contribuente risultasse incapiente rispetto alla detrazione l’eventuale eccedenza è recuperabile nei periodi successivi, anche se non oltre il terzo;
- soggetti Ires tramite una deduzione dal reddito d’impresa del 20% delle somme investite anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investe prevalentemente in start-up innovative elevata al 27% per le start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La spesa agevolabile riguarda unicamente l’esborso riconducibile alla sottoscrizione del capitale sociale, con esclusione quindi dei semplici finanziamenti o apporti a patrimonio netto a titolo diverso rispetto all’indicato capitale sociale. L’investimento massimo agevolabile non può eccedere i 1.800.000,00 euro per ciascuna annualità, nel caso in cui l’imposta a carico del contribuente risultasse incapiente rispetto alla detrazione l’eventuale eccedenza è recuperabile nei periodi successivi, anche se non oltre il terzo;
- i piani di incentivazione basati sull’assegnazione ad amministratori, dipendenti e collaboratori di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti, stabilendo che se sono rispettate determinate condizioni, il relativo reddito di lavoro non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali e contributivi e i predetti strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto in deroga all’art. 9 del Dpr 917/86.
Altra agevolazione è rappresentata dalla non applicabilità della disciplina delle società di comodo, compresa quella delle società in perdita sistematica. Sono previste anche agevolazioni fiscali per favorire l’accesso a servizi di consulenza, anche professionale, altamente qualificate.
Norme
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