La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9484 del 12 aprile 2017 intervenendo in tema di accertamento con studi di settore ha affermato che la Commissione tributaria può annullare l’atto impositivo solo qualora il contribuente abbia provato la sussistenza delle condizioni che giustificano la sua esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo preso in esame.
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento basato sull’applicazione degli studi di settore per gestione antieconomica. La contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici eespingevano le doglianze della società. La società contribuente impugnava la decisione di primo grado ricorrendo alla Commissione tributaria Regionale. I giudici di appello riformavano la sentenza impugnata ritenendo illegittimo l’operato del fisco e ritenendo censurabile anche le motivazioni della sentenza dei giudici di prime cure.
L’Amministrazione finanziaria proponeva, avverso la decisione di secondo grado, ricorso in cassazione basato su un unico motivo.
I giudici di legittimità accolgono la doglianza del Fisco poiché la Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’atto impositivo senza tenere in adeguata considerazione i dati offerti dell’Ufficio procedente, attestanti una gestione antieconomica dell’impresa che è rimasta sfornita d’idonea giustificazione da parte della società contribuente (il cui reddito è risultato sempre in perdita nel quinquennio considerato, mentre i costi sostenuti, soprattutto per il personale, sono risultati crescenti).
Gli Ermellini hanno confermato il loro orientamento precisando che per gli accertamenti standardizzati attraverso “l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard (Sez. Un. n. 26635/2009).”
Per cui, la Corte Suprema, nella fattispecie ha ritenuto che la CTR ha disatteso i principi di diritto poiché ha omesso di illustrare il percorso logico posto a fondamento dell’espresso convincimento dell’inadeguatezza della motivazione dell’atto impositivo ed inoltre, sempre la CTR, si è limitata a esprimere un giudizio di inadeguatezza della valutazione data dall’Ufficio alle giustificazioni offerte dalla contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, e sua volta non ha operato alcuna specifica valutazione delle fondatezza e concludenza di quelle giustificazioni.
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