accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26464 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito dì una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito dì una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26453 – La fattura costituisce titolo ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi grava sull’Amministrazione dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto anche mediante presunzioni semplici e non può limitarsi a una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente

La fattura costituisce titolo ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi grava sull'Amministrazione dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto anche mediante presunzioni semplici e non può limitarsi a una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2018, n. 26410 – La proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera << in assenza di deroghe contenuta nella legge>>

la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera > sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge " (Cass. n. 3782 del 26/2/2016; n. 8142 del 22/4/2016, n. 16613 del 7/8/2015; n. 22921 del 29/10/2014)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26448 – Posto che le regole di imputazione temporale sono tassative, i costi dei servizi sono deducibili nell’esercizio in cui la prestazione viene ultimata

le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente negativo del reddito a un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza". I costi dei servizi, infatti, sono deducibili nell'esercizio in cui la prestazione viene ultimata, a prescindere dal momento in cui viene emessa la fattura ed effettuato il pagamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26445 – La disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente

"in tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26432 – Nell’accertamento, conseguenti ad indagini su conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti ed il contribuente ha l’onere di fornire al fine di vincere la presunzione legale di cui al citato art. 32 è ammesso anche il ricorso alle presunzioni semplici

qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. tra le tante Cass. n.18081 del 04/08/2010). Si è, anche, precisato (Cass. n. 19692 del 27/09/2011) che i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché questa previsione e quella di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività svolta e dalla quale quei redditi provengano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26431 – Il regime di deducibilità dell’indennità di fine rapporto agli amministratori è quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto in mancanza vige il principio di cassa – La disapplicazione delle sanzioni opera anche anche per mancanza di precedenti giurisprudenziali

Il regime di deducibilità dell'indennità di fine rapporto agli amministratori è quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto in mancanza vige il principio di cassa - La disapplicazione delle sanzioni opera anche anche per mancanza di precedenti giurisprudenziali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23675 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude la possibilità ma impone all’Amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso, il quale autoannullerà, se necessario, il precedente

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'avviso di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude la possibilità ma impone all'Amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso, il quale autoannullerà, se necessario, il precedente, purché siano rispettati i termini di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primi due commi e ciò in quanto, se ancora in tempo, non è in potere dell'Amministrazione rinunciare con l'inerzia all'azione di recupero del credito fiscale." (Cass. n. 10376/2011);

Torna in cima