CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22905 depositata il 19 agosto 2024 – L’esonero dall’obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all’indennità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa, per il settore edile nel caso di completamento dell’attività e la chiusura del cantiere» di cui all’art. 2, comma 34, lett. b) si riferisce, in via esclusiva, all’ipotesi dell’esaurimento del cantiere per l’avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori)
L'esonero dall'obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all'indennità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa, per il settore edile nel caso di completamento dell’attività e la chiusura del cantiere» di cui all’art. 2, comma 34, lett. b) si riferisce, in via esclusiva, all’ipotesi dell’esaurimento del cantiere per l’avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori)