cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36573 depositata il 14 dicembre 2022 – Ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali

Ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 88 depositata il 3 gennaio 2023 – In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l’oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento

In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38018 depositata il 29 dicembre 2022 – Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo già iscritti all’ENPALS, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo già iscritti all'ENPALS, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38029 depositata il 29 dicembre 2022 – Il licenziamento intimato ad nutum sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova è da considerarsi affetto da nullità, risultando di conseguenza applicabile il regime di tutela (reale od obbligatoria) correlato ai requisiti dimensionali dell’azienda cui era addetto il prestatore di lavoro

Il licenziamento intimato ad nutum sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova è da considerarsi affetto da nullità, risultando di conseguenza applicabile il regime di tutela (reale od obbligatoria) correlato ai requisiti dimensionali dell'azienda cui era addetto il prestatore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 91 depositata il 3 gennaio 2023 – In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38183 depositata il 30 dicembre 2022 – Il giudice, una volta accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina – in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi – la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica. Riconosciuto illegittimo il licenziamento, va condannato il datore di lavoro a pagare il risarcimento in questione, pur nelle ipotesi in cui egli abbia scelto di non eseguire il licenziamento medesimo e di rinnovarlo per altra causale

Il giudice, una volta accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina – in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi - la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica. Riconosciuto illegittimo il licenziamento, va condannato il datore di lavoro a pagare il risarcimento in questione, pur nelle ipotesi in cui egli abbia scelto di non eseguire il licenziamento medesimo e di rinnovarlo per altra causale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37973 depositata il 28 dicembre 2022 – La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento del giudice di merito, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. qualsiasi censura volta a criticare il «convincimento» che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, cod.proc.civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento del giudice di merito, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. qualsiasi censura volta a criticare il «convincimento» che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod.proc.civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 38174 depositata il 30 dicembre 2022 – L’apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore-datore di lavoro non comporta l’improcedibilità del giudizio del lavoratore nei confronti del committente, a norma dell’art. 29 d.lgs. 276/2003

L'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore-datore di lavoro non comporta l’improcedibilità del giudizio del lavoratore nei confronti del committente, a norma dell’art. 29 d.lgs. 276/2003

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