cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15949 depositata il 7 giugno 2024 – La valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

La valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata il 3 giugno 2024, n. 15439 – L’interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale e che, dunque, qualsiasi indicazione – anche concernente le visite specialistiche prescritte – dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy

L’interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale e che, dunque, qualsiasi indicazione – anche concernente le visite specialistiche prescritte – dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15453 depositata il 3 giugno 2024 – Trattandosi di trattamento soggetto a tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86, esso è da considerarsi reddito concorrente con la pensione ai superstiti erogata dall’Inps ai fini dei limiti di cumulo previsti dalla tabella F richiamata dall’art.1, co.41 l. n.335/95.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15453 depositata il 3 giugno 2024 Lavoro - Accertamento negativo - Pensione ai superstiti - Ministro di culto confessioni diverse da quella cattolica - Legge n. 903/73 - Prestazioni integrative - Titolo normativo emesso non dallo Stato italiano - Cumulabilità - Accoglimento Rilevato che La Corte d’appello di [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15438 depositata il 3 giugno 2024 – La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione può esser dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa; tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell’udienza di discussione

La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione può esser dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa; tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell'udienza di discussione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15712 depositata il 5 giugno 2024 – Nei provvedimenti di mobilità o licenziamenti collettivi gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

Nei provvedimenti di mobilità o licenziamenti collettivi gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  sentenza n. 15332 depositata il 31 maggio 2024 – Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, tuttavia, esso rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione

Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, tuttavia, esso rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro ordinanza n. 15294 depositata il 31 maggio 2024 – Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta a favore di familiare di lavoratore autonomo deceduto, non operando il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali in favore del lavoratore, resta necessaria la sussistenza del requisito del versamento effettivo dei contributi per i periodi prescritti; pertanto, non ha diritto a detta pensione il coniuge superstite quando al momento del decesso l’assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto, impregiudicata la facoltà del superstite di ovviare all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente successiva maturazione del requisito utile alla pensione indiretta

Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta a favore di familiare di lavoratore autonomo deceduto, non operando il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali in favore del lavoratore, resta necessaria la sussistenza del requisito del versamento effettivo dei contributi per i periodi prescritti; pertanto, non ha diritto a detta pensione il coniuge superstite quando al momento del decesso l'assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto, impregiudicata la facoltà del superstite di ovviare all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente successiva maturazione del requisito utile alla pensione indiretta

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15937 depositata il 7 giugno 2024 – Un “ambiente lavorativo stressogeno” è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2087 cod. civ.

Un "ambiente lavorativo stressogeno" è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 cod. civ.

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