cassazione sez. lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9282 depositata l’ 8 aprile 2025 – La decadenza dell’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex 6 della legge n. 604/1966

La decadenza dell’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex 6 della legge n. 604/1966

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9174 depositata l’ 8 aprile 2025 – Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove (incluse le presunzioni) poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove (incluse le presunzioni) poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9053 depositata il 6 aprile 2025 – I rapporti regolati dagli artt. 152 ss. del d.p.r. n. 18 del 1967 restano soggetti, quanto a disciplina sostanziale speciale, alle norme del medesimo d.p.r. ed alla legge locale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., mentre per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, si rientra nell’alveo della giurisdizione nazionale (Cass. SS.UU., 13536/2016 e 29093/2011 citt.), da esercitarsi con i poteri di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e quindi, con riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria ivi stabilita.

I rapporti regolati dagli artt. 152 ss. del d.p.r. n. 18 del 1967 restano soggetti, quanto a disciplina sostanziale speciale, alle norme del medesimo d.p.r. ed alla legge locale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., mentre per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, si rientra nell’alveo della giurisdizione nazionale (Cass. SS.UU., 13536/2016 e 29093/2011 citt.), da esercitarsi con i poteri di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e quindi, con riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria ivi stabilita.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9268 depositata l’ 8 aprile 2025 – I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.

I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 9258 depositata l’ 8 aprile 2025 – Il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c. e, quindi, deve essere determinato o determinabile

Il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. e, quindi, deve essere determinato o determinabile.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9057 depositata il 6 aprile 2025 – L’accertamento dell’interesse ad agire deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito

L’accertamento dell’interesse ad agire deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8629 depositata il 1° aprile 2025 – L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve ad una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio

L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve ad una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio

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