cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8592 depositata il 1° aprile 2025 – I Regolamenti adottati dalla Cassa allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degl’iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti squisitamente negoziali

I Regolamenti adottati dalla Cassa allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degl’iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti squisitamente negoziali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8830 depositata il 3 aprile 2025 – Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l’INPS ai sensi dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell’ente previdenziale per l’omessa iscrizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello “ius superveniens” conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024

Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l'INPS ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell'ente previdenziale per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello "ius superveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8788 depositata il 2 aprile 2025 – La notificazione alle persone giuridiche si esegua nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede: la parte ricorrente non contesta che la consegna all’ufficio protocollo sia stata compiuta presso la sede del Comune, né che a tale articolazione interna dell’organizzazione amministrativa non sia attribuito il compito di ricevere le notificazioni o che la persona addetta al protocollo ufficiale dell’ente non abbia il potere di annotarne la ricezione

La notificazione alle persone giuridiche si esegua nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede: la parte ricorrente non contesta che la consegna all’ufficio protocollo sia stata compiuta presso la sede del Comune, né che a tale articolazione interna dell’organizzazione amministrativa non sia attribuito il compito di ricevere le notificazioni o che la persona addetta al protocollo ufficiale dell’ente non abbia il potere di annotarne la ricezione.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8860 depositata il 3 aprile 2025 – Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 8422 depositata il 31 marzo 2025 – Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionali l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, contempla la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto

Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionali l'interpretazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, contempla la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8649 depositata il 1° aprile 2025 – Gli ampi poteri di cui dispone il giudice del lavoro ex art. 421, comma 2°, c.p.c. ben possono consentirgli di ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie ritualmente acquisite agli atti del giudizio

Gli ampi poteri di cui dispone il giudice del lavoro ex art. 421, comma 2°, c.p.c. ben possono consentirgli di ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie ritualmente acquisite agli atti del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8627 depositata il 1° aprile 2025 – L’obbligo di motivazione della sentenza è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

L'obbligo di motivazione della sentenza è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

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