cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8855 depositata il 3 aprile 2025 – Nel caso in cui ricorrente incidentale sia una parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale, ha certo facoltà di impugnare la medesima sentenza in relazione ad altri capi e tuttavia ha l’onere di rispettare i termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Nel caso in cui ricorrente incidentale sia una parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale, ha certo facoltà di impugnare la medesima sentenza in relazione ad altri capi e tuttavia ha l’onere di rispettare i termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8791 depositata il 2 aprile 2025 – L’impugnazione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in questo caso, avviso di addebito) è dunque tardiva, e correttamente è stato in tal senso pronunciato nella sentenza impugnata

L’impugnazione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in questo caso, avviso di addebito) è dunque tardiva, e correttamente è stato in tal senso pronunciato nella sentenza impugnata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9081 depositata il 6 aprile 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nella attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 cod. civ., mentre è vincolante la previsione della contrattazione collettiva se, invece, per il fatto addebitato sia prevista, in modo tipizzato ovvero desunta attraverso l’interpretazione di una clausola elastica e generale, l’applicazione di una sanzione conservativa

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nella attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 cod. civ., mentre è vincolante la previsione della contrattazione collettiva se, invece, per il fatto addebitato sia prevista, in modo tipizzato ovvero desunta attraverso l’interpretazione di una clausola elastica e generale, l’applicazione di una sanzione conservativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 8710 depositata il 2 aprile 2025 – I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970

I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 8675 depositata il 1° aprile 2025 – L’istituto della riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di un rapporto nuovo, senza che rilevi in contrario l’eventuale previsione da parte di disposizioni di legge o di contratto collettivo della riammissione nello stesso ruolo precedentemente ricoperto o dell’attribuzione dell’anzianità pregressa

L'istituto della riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di un rapporto nuovo, senza che rilevi in contrario l'eventuale previsione da parte di disposizioni di legge o di contratto collettivo della riammissione nello stesso ruolo precedentemente ricoperto o dell'attribuzione dell'anzianità pregressa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7848 depositata il 25 marzo 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7848 depositata il 25 marzo 2025 Licenziamento disciplinare - Provvedimento espulsivo - Insubordinazione - Registrazioni audio-visive - Rifiuto di ricevere la contestazione - Onere probatorio - Indennità risarcitoria - Rigetto Rilevato che 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, confermando il provvedimento del [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 8786 depositata il 2 aprile 2025 – E’ il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza. Inoltre l’onere della prova dell’osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l’esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo

E' il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza. Inoltre l’onere della prova dell’osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l’esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo

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