cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6342 depositata il 10 marzo 2025 – Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest’ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell’incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro.

Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5390 depositata il 1° marzo 2025 – Non risulta validamente contrastata – in difetto della trascrizione degli atti di riferimento ed in particolare dell’intero ricorso in opposizione, come viceversa necessario per consentire al collegio di legittimità, giudice del fatto processuale, la verifica del contenuto delle difese delle parti – la affermazione della Corte di merito in ordine al fatto che nel giudizio di opposizione la società opponente, convenuta in senso sostanziale, aveva spiegato eccezione riconvenzionale la quale, come noto, consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l’opposizione al diritto fatto valere dall’attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo

Non risulta validamente contrastata - in difetto della trascrizione degli atti di riferimento ed in particolare dell’intero ricorso in opposizione, come viceversa necessario per consentire al collegio di legittimità, giudice del fatto processuale, la verifica del contenuto delle difese delle parti - la affermazione della Corte di merito in ordine al fatto che nel giudizio di opposizione la società opponente, convenuta in senso sostanziale, aveva spiegato eccezione riconvenzionale la quale, come noto, consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7480 depositata il 20 marzo 2025 – Valida la comunicazione del licenziamento disciplinare sulla pec dell’avvocato del lavoratore, in quanto l’elezione di domicilio fatta dal lavoratore presso il domicilio del proprio difensore costituisce deroga rispetto alla norma originaria, così da legittimare la comunicazione del licenziamento alla PEC del difensore

Valida la comunicazione del licenziamento disciplinare sulla pec dell'avvocato del lavoratore, in quanto l’elezione di domicilio fatta dal lavoratore presso il domicilio del proprio difensore costituisce deroga rispetto alla norma originaria, così da legittimare la comunicazione del licenziamento alla PEC del difensore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 5501 depositata il 2 marzo 2025 – Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto

Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6314 depositata il 10 marzo 2025 – Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6264 depositata il 9 marzo 2025 – In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103, cod. civ.

In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2103, cod. civ.

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