cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7793 depositata il 24 marzo 2025 – La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6410 depositata l’ 11 marzo 2025 – Nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

Nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6523 depositata l’ 11 marzo 2025 – Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all’art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all’indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema

Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6414 depositata l’ 11 marzo 2025 – La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria

La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6282 depositata il 9 marzo 2025 – Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza

Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6525 depositata l’ 11 marzo 2025 – In caso di contestazione dell”omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

In caso di contestazione dell''omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6342 depositata il 10 marzo 2025 – Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest’ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell’incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro.

Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro

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