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L’evoluzione del lavoro sportivo dilettantistico: tra onere della prova e nuovo paradigma previdenziale

Nel panorama del diritto del lavoro e della previdenza, la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico ha conosciuto una profonda trasformazione negli ultimi anni, a seguito dell’introduzione di normative specifiche (in particolare il D.Lgs. n. 36/2021 e le sue modifiche) che hanno cercato di dare unità organica alla materia, collegando aspetti tributari, lavoristici e previdenziali. Tali [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31703 depositata il 4 dicembre 2025 – E’ escluso che la sospensione della prestazione lavorativa, e quindi della retribuzione, decisa nell’ambito del rapporto di lavoro possa riverberarsi sul rapporto previdenziale e, in particolare, sull’obbligo contributivo

E' escluso che la sospensione della prestazione lavorativa, e quindi della retribuzione, decisa nell’ambito del rapporto di lavoro possa riverberarsi sul rapporto previdenziale e, in particolare, sull’obbligo contributivo

INPS – Messaggio 04 dicembre 2025, n. 3703 Contribuzione in agricoltura – Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Comunicazione esito controlli – Istanza di riesame Facendo seguito al messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024, con il presente messaggio si comunica che sono stati completati i controlli ex post per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’accesso all’esonero parziale dei contributi previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati. È possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”, accedendo sul sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS). Avverso tali provvedimenti, è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Riesame”. Si precisa che, nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. In tale caso, l’utente è tenuto a rappresentare la necessità di riproporre l’istanza di riesame attraverso la funzione “Com. bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi” – INPS – Messaggio n. 3703 del 4 dicembre 2025

INPS - Messaggio n. 3703 del 4 dicembre 2025 Contribuzione in agricoltura - Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Comunicazione esito controlli - Istanza di riesame Facendo seguito al messaggio n. 2406 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21210 depositata il 30 novembre 2025 – Il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione

Il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30823 depositata il 24 novembre 2025 – Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l’eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l'eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30476 depositata il 19 novembre 2025 – In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30459 depositata il 18 novembre 2025 – La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – INPS – Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025

INPS - Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025 Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Integrazione al messaggio n. 2449/2025 Con il messaggio n. [...]

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