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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30459 depositata il 18 novembre 2025 – La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – INPS – Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025

INPS - Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025 Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Integrazione al messaggio n. 2449/2025 Con il messaggio n. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26285 depositata il 27 settembre 2025 – In tema di integrazione salariale straordinaria, una cooperativa portuale inquadrata nel settore industria ne è tenuta al pagamento anche per i lavoratori non temporanei, in applicazione dell’art. 5 della l. n. 469 del 1984, che ha esteso l’ambito di applicazione della CIGS individuato dalla l. n. 1115 del 1968 anche in favore delle compagnie e dei gruppi portuali, e dell’art. 9 della l. n. 407 del 1990 che ne ha imposto definitivamente il relativo obbligo contributivo, trovando detta estensione il suo fondamento nella natura industriale della cooperativa, nella necessità di evitare una disparità di trattamento con i lavoratori temporanei, ed infine nella considerazione che le cooperative portuali altro non sono che una evoluzione delle concessionarie di servizi portuali, a nulla rilevando la venuta ad esistenza delle stesse in data successiva rispetto alla normativa innanzi richiamata

In tema di integrazione salariale straordinaria, una cooperativa portuale inquadrata nel settore industria ne è tenuta al pagamento anche per i lavoratori non temporanei, in applicazione dell'art. 5 della l. n. 469 del 1984, che ha esteso l'ambito di applicazione della CIGS individuato dalla l. n. 1115 del 1968 anche in favore delle compagnie e dei gruppi portuali, e dell'art. 9 della l. n. 407 del 1990 che ne ha imposto definitivamente il relativo obbligo contributivo, trovando detta estensione il suo fondamento nella natura industriale della cooperativa, nella necessità di evitare una disparità di trattamento con i lavoratori temporanei, ed infine nella considerazione che le cooperative portuali altro non sono che una evoluzione delle concessionarie di servizi portuali, a nulla rilevando la venuta ad esistenza delle stesse in data successiva rispetto alla normativa innanzi richiamata

L’indennità sostitutiva del preavviso e l’obbligo contributivo anche in presenza di rinuncia transattiva

L’indennità sostitutiva del preavviso, riconosciuta al lavoratore nei casi in cui il rapporto venga interrotto senza la concessione del periodo di preavviso contrattualmente o legalmente previsto, è pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come voce di natura retributiva. Si tratta, in sostanza, di un’equivalente monetario di una prestazione lavorativa non resa, ma che, ove il preavviso fosse [...]

INPS – Messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025 – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative – Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026)

INPS - Messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025 Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative - Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026) Come già illustrato nel messaggio n. 3458 del 18 ottobre 2024, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24416 depositata il 2 settembre 2025 – L’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo «nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa

L’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo «nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24131 depositata il 28 agosto 2025 – In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero

In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23646 depositata il 21 agosto 2025 – L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

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