CONTRIBUTI PREV

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23646 depositata il 21 agosto 2025 – L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

La Base Retributiva per i Contributi Previdenziali

Con l'Ordinanza n. 23646 depositata il 21 agosto 2025, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ribadito un principio consolidato in materia di determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali e assistenziali, confermando la centralità dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nella decisione in commento i [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23605 depositata il 20 agosto 2025 – La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi dell’art. 2070 c.c.

La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c.

Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” – Disposizioni introdotte dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 – INPS – Messaggio n. 2399 del 30 luglio 2025

INPS - Messaggio n. 2399 del 30 luglio 2025 Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” - Disposizioni introdotte dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 L’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla [...]

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese – Decontribuzione Sud PMI – Chiarimenti sulla qualificazione di PMI – Articolo 1, commi da 406 a 412, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) – INPS – Messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025

INPS - Messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025 Articolo 1, commi da 406 a 412, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) - Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese - Decontribuzione Sud PMI - Chiarimenti sulla qualificazione di PMI [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19467 depositata il 15 luglio 2025 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Costituzione (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione

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