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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15056 depositata il 5 giugno 2025 – Il beneficio contributivo non può essere riconosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni vanno ascritti a un unico centro decisionale, con un comune centro d’interessi, in grado di elaborare e gestire l’operazione in tutte le fasi in cui si articola

Il beneficio contributivo non può essere riconosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni vanno ascritti a un unico centro decisionale, con un comune centro d'interessi, in grado di elaborare e gestire l'operazione in tutte le fasi in cui si articola

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 – Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 202 – INPS – Messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025

INPS - Messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025 Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148/2015 - Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 202 - Istruzioni contabili 1. Premessa Con la circolare n. 97 del 15 novembre [...]

INPS – Messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025 – Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della Legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time

INPS - Messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025 Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori subordinati titolari di un contratto di lavoro part-time, collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della Legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 564/1996, che instaurano contestualmente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time - [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12974 depositata il 14 maggio 2025 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. nr. 338 del 1989, art. 1 (conv. con legge nr. 389 del 1989), non può essere inferiore all’importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. nr. 338 del 1989, art. 1 (conv. con legge nr. 389 del 1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9952 depositata il 16 aprile 2025 – L’art.1 l. n.389/89 determina l’imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell’obbligo contributivo minimo

L’art.1 l. n.389/89 determina l’imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell’obbligo contributivo minimo.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3232 depositata il 9 febbraio 2025 – La decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG

La decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1432 depositata il 21 gennaio 2025 – La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all’uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge

La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all’uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge

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