L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10960 depositata il 26 aprile 2023 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale
il 9 Maggio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, CONTRIBUTI PREV
CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10953 depositata il 26 aprile 2023 – Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti
il 9 Maggio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, CONTRIBUTI PREV
Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10780 depositata il 21 aprile 2023 – La transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste; se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all’interno dell’accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva, ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;
il 27 Aprile, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, CONTRIBUTI PREV
La transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste; se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all’interno dell’accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva, ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione;
Leggi tuttoSgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 – Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 – INPS – Circolare n. 40 del 5 aprile 2023
il 7 Aprile, 2023in lavorotags: CIRCOLARI LAVORO, CONTRIBUTI PREV
INPS – Circolare n. 40 del 5 aprile 2023 Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015 – Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 […]
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9143 depositata il 31 marzo 2023 – In caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, permane l’obbligo contributivo previdenziale del c.d. cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della c.d. cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l’eventuale pagamento di contributi da parte del c.d. cessionario per lo stesso periodo. In ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l’obbligazione contributiva non è esclusa dall’inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria
il 6 Aprile, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, CONTRIBUTI PREV
In caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, permane l’obbligo contributivo previdenziale del c.d. cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della c.d. cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l’eventuale pagamento di contributi da parte del c.d. cessionario per lo stesso periodo. In ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l’obbligazione contributiva non è esclusa dall’inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria
Leggi tuttoDifferimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere – INPS – Messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023
il 5 Aprile, 2023in lavorotags: CONTRIBUTI PREV
INPS – Messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere – Chiarimenti riguardanti la modalità […]
Leggi tuttoEsonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2022 – INPS – Messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023
il 16 Marzo, 2023in lavorotags: CIRCOLARI LAVORO, CONTRIBUTI PREV
INPS – Messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023 Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2022 – Autorizzazione della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto ai sensi del Temporary Crisis Framework (TCF) – Indicazioni operative – Istruzioni contabili – Variazioni al […]
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 4253 depositata il 10 febbraio 2023 – Il principio del cosiddetto minimo retributivo imponibile, secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla L. n. 389 del 1989) è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali
il 16 Febbraio, 2023in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, CONTRIBUTI PREV
Il principio del cosiddetto minimo retributivo imponibile, secondo cui l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. retribuzione virtuale di cui alla L. n. 389 del 1989) è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali
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