CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1432 depositata il 21 gennaio 2025 – La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all’uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge
La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all’uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge