cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26206 depositata il 26 settembre 2025 – L’elemento dell’abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021) di talché anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l’esercizio di una abituale attività economica

L’elemento dell’abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021) di talché anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l’esercizio di una abituale attività economica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25992 depositata il 24 settembre 2025 – In tema di società di comodo l’onere probatorio del contribuente può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l’esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione

In tema di società di comodo l'onere probatorio del contribuente può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l'esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25868 depositata il 22 settembre 2025 – In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, l’art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede, quindi, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro, la non possidenza, da parte dell’acquirente, di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione

In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede, quindi, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, da parte dell'acquirente, di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25806 depositata il 22 settembre 2025 – L’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello “stare decisis”

L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25872 depositata il 22 settembre 2025 – Il versamento, in quella determinata misura, dell’acconto era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate resa nel comunicato stampa del 19 giugno 2006, con la conseguenza che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell’eccedenza pagata non poteva che decorrere dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell’obbligazione tributaria

Il versamento, in quella determinata misura, dell'acconto era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate resa nel comunicato stampa del 19 giugno 2006, con la conseguenza che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell'eccedenza pagata non poteva che decorrere dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell'obbligazione tributaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25754 depositata il 22 settembre 2025 – Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25863 depositata il 22 settembre 2025 – In tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi

In tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25171 depositata il 14 settembre 2025 – Le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale

Le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale

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