cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25756 depositata il 22 settembre 2025 – Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della Commissione tributaria competente

Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della Commissione tributaria competente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25456 depositata il 17 settembre 2025 – In tema di riscossione esattoriale, l’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'”avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca” – deve contenere soltanto l’indicazione (con riferimento all’an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all’entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l’indicazione dell’immobile o degli immobili su cui l’agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l’individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare

In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25423 depositata il 16 settembre 2025 – Ai sensi dell’art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell’avviso di accertamento esige – oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria – soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l’àmbito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva

Ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20160 depositata il 18 luglio 2025 – Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7400 depositata il 20 marzo 2025 – L’impianto normativo dunque, a sanzionare specificamente la mancata emissione di un documento di accompagnamento della merce soggetta ad accisa, ma è la mancanza del DAS o di altro idoneo documento commerciale ad essere sanzionata

L’impianto normativo dunque, a sanzionare specificamente la mancata emissione di un documento di accompagnamento della merce soggetta ad accisa, ma è la mancanza del DAS o di altro idoneo documento commerciale ad essere sanzionata

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 15710 depositata il 12 giugno 2025 – In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella  esattoriale,  da  parte  dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella  esattoriale,  da  parte  dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25427 depositata il 16 settembre 2025 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25263 depositata il 16 settembre 2025 – Trattandosi di notificazione a società di capitali, la notificazione in esame era soggetta al regime di cui all’art. 145 c.p.c. (notifica presso la sede delle persone giuridiche), ed è stata effettuata con consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla loro ricezione ed il messo notificatore ha provveduto ai sensi degli articoli 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 ad inviare al destinatario dell’atto, mediante lettera raccomandata, l’avviso di avvenuta notificazione, ma tali invii devono ritenersi ultronei, non versandosi in ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Trattandosi di notificazione a società di capitali, la notificazione in esame era soggetta al regime di cui all'art. 145 c.p.c. (notifica presso la sede delle persone giuridiche), ed è stata effettuata con consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla loro ricezione ed il messo notificatore ha provveduto ai sensi degli articoli 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 ad inviare al destinatario dell'atto, mediante lettera raccomandata, l'avviso di avvenuta notificazione, ma tali invii devono ritenersi ultronei, non versandosi in ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.

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