CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16467 depositata il 18 giugno 2025 – L’obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, sia presso la loro sede, che direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)
L'obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, sia presso la loro sede, che direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)