Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 15, sentenza n. 2479 depositata il 26 settembre 2024 – Per il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” la possibilità offerta dall’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010 di compensare il risparmio d’imposta maturato alla data del 30 giugno 2011, a fronte di risultati negativi di gestione, con il debito per ritenute alla fonte, operate dalle società di gestione e dagli altri soggetti qualificati sui proventi distribuiti ai partecipanti ad un fondo comune di investimento, non è condizionata all’indicazione del credito fiscale nei Modelli 770 relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in cui risulta utilizzabile per aver il fondo generato redditi imponibili
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 15, sentenza n. 2479 depositata il 26 settembre 2024 Per il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” la possibilità offerta dall’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010 di compensare il risparmio d’imposta maturato alla data del 30 giugno 2011, a fronte di [...]