CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 24 marzo 2022, n. C-697/20 – Una persona che esercita un’attività agricola nell’ambito di un’azienda che la stessa possiede in comunione dei beni con il proprio coniuge assume la qualità di soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, qualora tale attività sia esercitata in modo indipendente in quanto la persona interessata agisce in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, assumendosi da sola il rischio economico connesso all’esercizio della sua attività.

Una persona che esercita un’attività agricola nell’ambito di un’azienda che la stessa possiede in comunione dei beni con il proprio coniuge assume la qualità di soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, qualora tale attività sia esercitata in modo indipendente in quanto la persona interessata agisce in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, assumendosi da sola il rischio economico connesso all’esercizio della sua attività.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 08 marzo 2022, n. C-205/20 – Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 08 marzo 2022, n. C-205/20 Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Direttiva 2014/67/UE - Articolo 20 - Sanzioni - Proporzionalità - Effetto diretto - Principio del primato del diritto dell’Unione 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 24 febbraio 2022, n. C-389/20 – L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che esclude le prestazioni di disoccupazione dalle prestazioni di sicurezza sociale riconosciute ai collaboratori domestici da un regime legale di sicurezza sociale, qualora tale disposizione ponga in una situazione di particolare svantaggio i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile, e non sia giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che esclude le prestazioni di disoccupazione dalle prestazioni di sicurezza sociale riconosciute ai collaboratori domestici da un regime legale di sicurezza sociale, qualora tale disposizione ponga in una situazione di particolare svantaggio i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile, e non sia giustificata da fattori oggettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 28 luglio 2016, n. C-332/15 – Il diritto a detrazione previsto agli articoli da 167 a 192 della direttiva IVA, che è inteso a garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA, non può, di massima, essere soggetto a limitazioni e va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte, salvo che tale diritto viene invocato fraudolentemente o abusivamente. Poiché il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità fiscali competenti dimostrare in termini giuridicamente sufficienti il ricorrere degli elementi oggettivi che comprovano l’esistenza di un’evasione o di un abuso

Il diritto a detrazione previsto agli articoli da 167 a 192 della direttiva IVA, che è inteso a garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA, non può, di massima, essere soggetto a limitazioni e va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte, salvo che tale diritto viene invocato fraudolentemente o abusivamente. Poiché il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità fiscali competenti dimostrare in termini giuridicamente sufficienti il ricorrere degli elementi oggettivi che comprovano l’esistenza di un’evasione o di un abuso

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 febbraio 2022, n. C-9/20 – L’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’articolo 66, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato

L’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’articolo 66, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 febbraio 2022, n. C-485/20 – L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «soluzioni ragionevoli per i disabili», ai sensi di tale articolo, implica che un lavoratore, compreso quello che assolve un tirocinio post-assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, sia destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato

L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «soluzioni ragionevoli per i disabili», ai sensi di tale articolo, implica che un lavoratore, compreso quello che assolve un tirocinio post-assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, sia destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 gennaio 2022, n. C-90/20 – Le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all’imposta sul valore aggiunto (IVA)

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 gennaio 2022, n. C-514/20 – Osta a una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate

Osta a una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate

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