DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2520 depositata il 27 gennaio 2023 – In ipotesi di sanzione disciplinare collegata ad attività sindacale deve affermarsi che intendendosi per conflitto collettivo non solo quello, tradizionale, tra capitale e lavoro, ma anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori, rispetto a quest’ultimo conflitto, il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell’art. 17 Stat. lav.), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda, sicché, sebbene possa anche, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un’altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, che sono attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell’azienda

In ipotesi di sanzione disciplinare collegata ad attività sindacale deve affermarsi che intendendosi per conflitto collettivo non solo quello, tradizionale, tra capitale e lavoro, ma anche quello fra organizzazioni rappresentative, secondo opzioni e visioni differenti, degli interessi dei lavoratori, rispetto a quest'ultimo conflitto, il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell'art. 17 Stat. lav.), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l'incolumità delle persone o l'integrità dell'azienda, sicché, sebbene possa anche, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un'altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, che sono attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell'azienda

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3133 depositata il 2 febbraio 2023 – La determinazioni e valutazioni istruttorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata

La determinazioni e valutazioni istruttorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3129 depositata il 2 febbraio 2023 – Un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, da parte del giudice, costituisce un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, da parte del giudice, costituisce un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 3439 depositata il 3 febbraio 2023 – Incongruenza motivazionale poiché in essa si dà atto del fatto che, in alcuni giudizi scrutinati dalla Cassazione, l’apposizione della “appropriata” causale non avrebbe comunque determinato la validità dei contratti stipulati, essendo la nullità di questi ultimi dipesa da violazioni non ascritte al lavoratore

Incongruenza motivazionale poiché in essa si dà atto del fatto che, in alcuni giudizi scrutinati dalla Cassazione, l’apposizione della “appropriata” causale non avrebbe comunque determinato la validità dei contratti stipulati, essendo la nullità di questi ultimi dipesa da violazioni non ascritte al lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2993 del 1° febbraio 2023 – Ai fini dell’accertamento d’una giusta causa di licenziamento il giudice del lavoro può valutare gli atti delle indagini preliminari comprese le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove ne sia mancato il vaglio critico in sede dibattimentale , nondimeno questi non sono vincolanti né sono muniti di fede pubblica privilegiata sino a querela di falso, dovendosi sempre consentire all’incolpato di fornire prova contraria alle risultanze delle indagini penali ancora non accolte in un giudicato penale

Ai fini dell'accertamento d'una giusta causa di licenziamento il giudice del lavoro può valutare gli atti delle indagini preliminari comprese le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove ne sia mancato il vaglio critico in sede dibattimentale , nondimeno questi non sono vincolanti né sono muniti di fede pubblica privilegiata sino a querela di falso, dovendosi sempre consentire all'incolpato di fornire prova contraria alle risultanze delle indagini penali ancora non accolte in un giudicato penale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2392 depositata il 26 gennaio 2023 – L’omesso esame di un fatto riportato in un documento diviene rilevante solo ove si concreti, per la sua decisività. In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, senza che egli sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

L'omesso esame di un fatto riportato in un documento diviene rilevante solo ove si concreti, per la sua decisività. In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, senza che egli sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2241 depositata il 25 gennaio 2023 – L’art. 395 n. 2) c.p.c. parla latamente di “prove”, per quanto qui interessa, “dichiarate false”, senza perciò fare il benché minimo riferimento a falsi documentali e senza eccettuare prove dichiarative in genere e, segnatamente, la falsa testimonianza

L'art. 395 n. 2) c.p.c. parla latamente di "prove", per quanto qui interessa, "dichiarate false", senza perciò fare il benché minimo riferimento a falsi documentali e senza eccettuare prove dichiarative in genere e, segnatamente, la falsa testimonianza

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