DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1098 – In tema di valutazione delle prove. il vizio è denunciabili in cassazione solo come un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

In tema di valutazione delle prove. il vizio è denunciabili in cassazione solo come un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 gennaio 2022, n. 935 – I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente

I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 gennaio 2022, n. 1099 – Il vizio alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum

Il vizio alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 gennaio 2022, n. 1096 – La critica di errore di valutazione in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito e che investa l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare non è mai sindacabile in sede di legittimità

La critica di errore di valutazione in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito e che investa l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare non è mai sindacabile in sede di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1104 – Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2022, n. 958 – A norma dell’art. 52 d.P.R. n. 1124 del 1965, “l’assicurato è tenuto a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio (primo comma)

A norma dell'art. 52 d.P.R. n. 1124 del 1965, "l'assicurato è tenuto a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio (primo comma)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2022, n. 930 – La denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali, per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell’omesso esame circa fatti decisivi

La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali, per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 571 – L’autorità del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem”

L'autorità del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem" Quando due giudizi tra le stesse parti vedono sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo

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