DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31469 depositata il 7 dicembre 2024 – La parte, che si dolga in sede di legittimità di una pronuncia che non abbia rilevato inammissibilità dell’appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado ovvero sia incorsa in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare vuoi l’inidoneità delle seconde ad inficiare la prima, vuoi il vizio di ultrapetizione in ipotesi ascritto al secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.)

La parte, che si dolga in sede di legittimità di una pronuncia che non abbia rilevato inammissibilità dell’appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado ovvero sia incorsa in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare vuoi l’inidoneità delle seconde ad inficiare la prima, vuoi il vizio di ultrapetizione in ipotesi ascritto al secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.)

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 807 depositata il 13 gennaio 2025 – In tema di prova civile, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione, cioè ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte, si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici

In tema di prova civile, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione, cioè ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici

Illegittimo il licenziamento fondato su informazioni raccolte prima del momento dell’insorgenza del sospetto, in quanto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori legittima unicamente controlli tecnologici ex post, vale a dire su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza di un fondato sospetto

Illegittimo il licenziamento fondato su informazioni raccolte prima del momento dell’insorgenza del sospetto, in quanto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori legittima unicamente controlli tecnologici ex post, vale a dire su comportamenti posti in essere successivamente all'insorgenza di un fondato sospetto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 88 depositata il 3 gennaio 2025 – Il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto per avere contratto una grave patologia in conseguenza dell’utilizzo di sostanze cancerogene senza adeguate protezioni e senza istruzioni su come evitare o limitare il pericolo ha l’onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l’uso di tali sostanze e l’insorgere della malattia; tale onere deve essere assolto – non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì – secondo il canone del “più probabile che non”, da applicare anche tenendo conto della presenza o dell’assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all’attività lavorativa

Il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto per avere contratto una grave patologia in conseguenza dell'utilizzo di sostanze cancerogene senza adeguate protezioni e senza istruzioni su come evitare o limitare il pericolo ha l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'uso di tali sostanze e l'insorgere della malattia; tale onere deve essere assolto - non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì - secondo il canone del "più probabile che non", da applicare anche tenendo conto della presenza o dell'assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all'attività lavorativa;

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31550 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tale tutela in forma specifica avverso l’illecito determinatosi, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario

In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tale tutela in forma specifica avverso l’illecito determinatosi, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32134 depositata il 12 dicembre 2024 – Nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento

Nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31717 depositata il 10 dicembre 2024 – Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32144 depositata il 12 dicembre 2024 – Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale

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