CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31469 depositata il 7 dicembre 2024 – La parte, che si dolga in sede di legittimità di una pronuncia che non abbia rilevato inammissibilità dell’appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado ovvero sia incorsa in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare vuoi l’inidoneità delle seconde ad inficiare la prima, vuoi il vizio di ultrapetizione in ipotesi ascritto al secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.)
La parte, che si dolga in sede di legittimità di una pronuncia che non abbia rilevato inammissibilità dell’appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado ovvero sia incorsa in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare vuoi l’inidoneità delle seconde ad inficiare la prima, vuoi il vizio di ultrapetizione in ipotesi ascritto al secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.)