Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 1299 depositata il 2 marzo 2018 – Il pregresso inadempimento rileva a fini escludenti, qualora assurga al rango di <>, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico
il pregresso inadempimento rileva a fini escludenti, qualora assurga al rango di >, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati. Pertanto, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione della portata di pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto questi effetti specifici