Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia II, sentenza n. 912 depositata il 14 luglio 2017 – Qualora l’Amministrazione abbia ingenerato in capo ai concorrenti un significativo affidamento circa la non sussistenza dell’obbligo di indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza – non richiamando tale obbligo nei documenti di gara e predisponendo moduli per la presentazione dell’offerta che non contemplano la previsione dell’indicazione degli oneri di sicurezza – “l’applicazione della regola dell’esclusione automatica, senza il previo soccorso istruttorio, si tradurrebbe in un risultato confliggente con i principi Euro-unitari di tutela dell’affidamento
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia II, sentenza n. 912 depositata il 14 luglio 2017 N. 00912/2017 REG.PROV.COLL. N. 00069/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro [...]