GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 2651 depositata il 24 aprile 2020 – Ai fini dell’adozione del provvedimento di interdizione antimafia, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri

Ai fini dell'adozione del provvedimento di interdizione antimafia, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 4945 depositata il 3 giugno 2024 – Il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore

Il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 3138 depositata il 25 maggio 2018 – A rilevare non è il dato in sé che un’impresa possa avere alle proprie dipendenze soggetti pregiudicati oppure sospettati di essere contigui ad ambienti mafiosi, quanto piuttosto che la presenza degli stessi possa essere ritenuta indicativa, alla luce di una quadro indiziario complessivo, del potere della criminalità organizzata di incidere sulle politiche assunzionali dell’impresa e, mediante ciò, di inquinarne la gestione a propri fini

A rilevare non è il dato in sé che un’impresa possa avere alle proprie dipendenze soggetti pregiudicati oppure sospettati di essere contigui ad ambienti mafiosi, quanto piuttosto che la presenza degli stessi possa essere ritenuta indicativa, alla luce di una quadro indiziario complessivo, del potere della criminalità organizzata di incidere sulle politiche assunzionali dell’impresa e, mediante ciò, di inquinarne la gestione a propri fini

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, sentenza n. 107 depositata il 27 gennaio 2025 – La verifica della legittimità dell’informativa ( interdittivo antimafia all’esistenza di “tentativi” di infiltrazione mafiosa) deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”. Ciò connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale”

La verifica della legittimità dell’informativa ( interdittivo antimafia all’esistenza di “tentativi” di infiltrazione mafiosa) deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”. Ciò connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale”

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 8606 depositata il 2 ottobre 2023 – L’interdittiva sub specie di “tentativi di infiltrazione” non esclude che i relativi presupposti legittimanti siano accertati con il rigore imposto dalla gravità delle conseguenze derivanti dall’esercizio del potere de quo nei confronti dell’impresa condizionata, fermo restando che la relativa indagine ricostruttiva – ed il connesso controllo di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rimesso al giudice amministrativo – non deve tendere a porre in evidenza la presenza della “mano” della mafia sulle leve direttive dell’impresa attenzionata, ma il pericolo che questa possa essere attratta entro la sfera di influenza della criminalità organizzata

L'interdittiva sub specie di “tentativi di infiltrazione” non esclude che i relativi presupposti legittimanti siano accertati con il rigore imposto dalla gravità delle conseguenze derivanti dall’esercizio del potere de quo nei confronti dell’impresa condizionata, fermo restando che la relativa indagine ricostruttiva – ed il connesso controllo di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rimesso al giudice amministrativo – non deve tendere a porre in evidenza la presenza della “mano” della mafia sulle leve direttive dell’impresa attenzionata, ma il pericolo che questa possa essere attratta entro la sfera di influenza della criminalità organizzata

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, sentenza n. 355 depositata il 14 gennaio 2025 – Nulla la delibera che determina il valore medio orientativo di mercato delle aree fabbricabili ai fini IMU che non assicura un adeguato sostegno probatorio alle allegazioni contenute nei provvedimenti, e nella presupposta relazione istruttoria, che non dimostri l’espletamento di una compiuta istruttoria, condotta al lume dei principi sopra enumerati, in tal guisa dando conto della adozione di determinazioni plena causae cognitio ac tota re perspecta e manchi di giustificare, al fine, la determinazione dei valori di riferimento secundum legem, in ossequio ai canoni dettati dalla normazione primaria

Nulla la delibera che determina il valore medio orientativo di mercato delle aree fabbricabili ai fini IMU che non assicura un adeguato sostegno probatorio alle allegazioni contenute nei provvedimenti, e nella presupposta relazione istruttoria, che non dimostri l’espletamento di una compiuta istruttoria, condotta al lume dei principi sopra enumerati, in tal guisa dando conto della adozione di determinazioni plena causae cognitio ac tota re perspecta e manchi di giustificare, al fine, la determinazione dei valori di riferimento secundum legem, in ossequio ai canoni dettati dalla normazione primaria

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 81 depositata il 7 gennaio 2025 – Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.

Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, sentenza n. 427 depositata il 15 gennaio 2025 – Il principio della fiducia è valevole come criterio orientativo nell’interpretazione degli atti di gara, anche per le procedure anteriori al d.lgs. n. 36/2023. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare

Il principio della fiducia è valevole come criterio orientativo nell’interpretazione degli atti di gara, anche per le procedure anteriori al d.lgs. n. 36/2023. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare

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