GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sentenza n. 583 depositata il 28 maggio 2018 – A fronte di una situazione del genere, che dimostra ben più di una posizione di vantaggio acquisita A fronte di una situazione del genere, che dimostra ben più di una posizione di vantaggio acquisita che l’affidataria dovesse “saltare” quantomeno il primo affidamento successivo

A fronte di una situazione del genere, che dimostra ben più di una posizione di vantaggio acquisita A fronte di una situazione del genere, che dimostra ben più di una posizione di vantaggio acquisita che l’affidataria dovesse “saltare” quantomeno il primo affidamento successivo

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sezione I sentenza n. 166 depositata il 21 maggio 2018 – Il principio di rotazione richiede pur sempre che l’oggetto della procedura possieda le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi, del servizio già assegnato al soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, il quale potrebbe essere connotato come impresa uscente, solo in ragione di tali presupposti fattuali

Il principio di rotazione richiede pur sempre che l’oggetto della procedura possieda le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi, del servizio già assegnato al soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, il quale potrebbe essere connotato come impresa uscente, solo in ragione di tali presupposti fattuali

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sezione I sentenza n. 645 depositata il 14 maggio 2018 – L’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, cit., non qualifica come perentorio il termine per la presentazione dei giustificativi richiesti al concorrente la cui offerta sia sottoposta a verifica di anomalia – A essere viziata non è dunque la lex specialis, conforme all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, quanto la condotta della stazione appaltante, la quale non ha ravvisato a carico dell’offerta di AI il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale sui C.A.M.

L’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, cit., non qualifica come perentorio il termine per la presentazione dei giustificativi richiesti al concorrente la cui offerta sia sottoposta a verifica di anomalia - A essere viziata non è dunque la lex specialis, conforme all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, quanto la condotta della stazione appaltante, la quale non ha ravvisato a carico dell’offerta di AI il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale sui C.A.M.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione II quater sentenza n. 5781 depositata il 24 maggio 2018 – Il Comune non è obbligato ad aderire alla Convenzione Consip per assicurare il servizio pubblico locale di illuminazione

Sulla questione dell’obbligatorietà, per gli Enti Locali, di avvalersi della Convenzione CONSIP (e poi di analoghe convenzioni predisposte da Soggetti Aggregatori) l’evoluzione normativa è stata ondivaga, alternando facoltatività ed obbligatorietà dell’adesione alle Convenzioni CONSIP per determinate Amministrazioni, passando per l’imposizione di parametri di prezzi e costi, non superabili dalle Amministrazioni ove autorizzate ad acquisire beni e servizi autonomamente, attraverso un'ordinaria procedura a evidenza pubblica, oppure condizionando tale autonomia negoziale alla dimostrazione del conseguimento di un vantaggio in termini di spesa.

Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 2527 depositata il 26 aprile 2018 – Il principio di parità di trattamento vale non solo nei rapporti tra gli operatori economici concorrenti, ma anche tra questi e i loro ausiliari. Perciò questi ultimi come i primi debbono “sopporta(re) le conseguenze di errori, omissioni e, a fortiori, delle falsità commesse nella formulazione dell’offerta e nella presentazione delle dichiarazioni”

Il principio di parità di trattamento vale non solo nei rapporti tra gli operatori economici concorrenti, ma anche tra questi e i loro ausiliari. Perciò questi ultimi come i primi debbono “sopporta(re) le conseguenze di errori, omissioni e, a fortiori, delle falsità commesse nella formulazione dell’offerta e nella presentazione delle dichiarazioni”

Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 1299 depositata il 2 marzo 2018 – Il pregresso inadempimento rileva a fini escludenti, qualora assurga al rango di <>, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico

il pregresso inadempimento rileva a fini escludenti, qualora assurga al rango di >, tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o sanzionatori tipizzati. Pertanto, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione della portata di pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto questi effetti specifici

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