CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23622 depositata il 20 agosto 2025 – L’art. 205 della direttiva iva, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta finanche a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA
L'art. 205 della direttiva iva, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta finanche a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA