lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16823 depositata il 23 giugno 2025 – La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16173 depositata il 16 giugno 2025 – Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire la efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che concerne la previsione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la illegittimità concerne la apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire la efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che concerne la previsione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la illegittimità concerne la apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro

La natura assorbibile del “superminimo” retributivo: riaffermato il principio con onere della prova a carico del dipendente ed usi aziendali

Con l'Ordinanza n. 16166 depositata il 16 giugno 2025, emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, è intervenuta in tema di superminimo individuale riafferma, con chiarezza espositiva e rigore dogmatico, la natura giuridica assorbibile, salvo prova contraria. La pronuncia si presta a rilievi di interesse pratico e sistematico, soprattutto in relazione al rapporto tra autonomia [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16166 depositata il 16 giugno 2025 – Costituisce “ius receptum” l’affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo

Costituisce “ius receptum” l’affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo

L’irrinunciabilità delle ferie retribuite: un diritto inviolabile tra dipendenti pubblici, privati e “in house”

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 16772 depositata il 23 giugno 2025, ribadisce con forza un principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana ed europea: le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, e il diritto correlato all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione è intrinsecamente collegato ad [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 16772 depositata il 23 giugno 2025 – Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro; grava su quest’ultimo l’onere di provare di avere adempiuto il proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennità sostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro; grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto il proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennità sostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17008 depositata il 25 giugno 2025 – Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l’art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati

Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati

Obbligo di compilazione degli elementi e e degli elementi e – Circolare n. 96 del 26 maggio 2025 – INPS – Messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025

INPS - Messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025 Circolare n. 96 del 26 maggio 2025 - Obbligo di compilazione degli elementi <InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento> e degli elementi <IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoidentMotivoUtilizzo> Con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025 è stato riepilogato il quadro normativo relativo al rimborso ai datori di lavoro del settore [...]

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