lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10864 depositata il 24 aprile 2025 – La critica è per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull’altrui operato, la offensività di una singola parola o di una specifica frase, estrapolata peraltro da un intero contesto, in tanto può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione

La critica è per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull’altrui operato, la offensività di una singola parola o di una specifica frase, estrapolata peraltro da un intero contesto, in tanto può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10414 depositata il 21 aprile 2025 – In tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive

L’attività consistente nell’indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10345 depositata il 19 aprile 2025, intervenendo in tema della c.d. indennità di divisa, ha statuito il principio di diritto secondo cui "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10345 depositata il 19 aprile 2025 – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

Per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 8849 depositata il 3 aprile 2025, intervenendo in tema di validità del patto di prova nel rapporto di lavoro subordinato, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui "la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 8849 depositata il 3 aprile 2025 – La forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie

La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10648 depositata il 23 aprile 2025 – In base alla normativa dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana, la definizione di “orario di lavoro” va intesa in opposizione a quella di “riposo”, con reciproca esclusione delle due nozioni; l’obbligo, per il lavoratore, di svolgere turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non determinante interventi di assistenza, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito; la retribuzione dovuta per tali prestazioni deve essere conforme ai criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost.

In base alla normativa dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana, la definizione di “orario di lavoro” va intesa in opposizione a quella di “riposo”, con reciproca esclusione delle due nozioni; l’obbligo, per il lavoratore, di svolgere turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non determinante interventi di assistenza, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito; la retribuzione dovuta per tali prestazioni deve essere conforme ai criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost.

Anticipazione indebita quote TFR – Chiarimenti – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 616 del 3 aprile 2025

 ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 616 del 3 aprile 2025 Anticipazione indebita quote TFR - Chiarimenti È pervenuta alla scrivente Direzione una richiesta di parere dall’Ispettorato d’area metropolitana di Milano, per il tramite della Direzione interregionale del lavoro del Nord, in merito alla legittimità della prassi, riscontrata dal personale ispettivo, di anticipo mensile [...]

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