lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1675 depositata il 22 maggio 2025 – Le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione

Le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell’Unione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13692 depositata il 22 maggio 2025 – Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13691 depositata il 22 maggio 2025 – La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13185 depositata il 18 maggio 2025 – Ai fini dell’accertamento della subordinazione è canone primario d’interpretazione il «comportamento complessivo» delle parti, «anche posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, comma 2, c.c.), che «illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto», di modo che «la qualificazione convenzionale d’un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente»

Ai fini dell'accertamento della subordinazione è canone primario d'interpretazione il «comportamento complessivo» delle parti, «anche posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, comma 2, c.c.), che «illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto», di modo che «la qualificazione convenzionale d'un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13184 depositata il 18 maggio 2025 – L’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 laddove dispone l’applicazione dell’art. 2112 c.c. al lavoro pubblico, si riferisce al transito di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti pubblici o privati e non anche alla cessione di funzioni da parte di soggetti privati in favore di enti pubblici

L’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 laddove dispone l’applicazione dell’art. 2112 c.c. al lavoro pubblico, si riferisce al transito di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti pubblici o privati e non anche alla cessione di funzioni da parte di soggetti privati in favore di enti pubblici

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13178 depositata il 18 maggio 2025 – Il diritto al compenso per lavoro straordinario va comunque riconosciuto ai dipendenti con funzioni direttive in quanto un limite quantitativo globale, ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed integrità fisiopsichica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, e, sempre nel rispetto di questo principio, in rapporto alle obbiettive esigenze e caratteristiche dell’attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con mansioni direttive

Il diritto al compenso per lavoro straordinario va comunque riconosciuto ai dipendenti con funzioni direttive in quanto un limite quantitativo globale, ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed integrità fisiopsichica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, e, sempre nel rispetto di questo principio, in rapporto alle obbiettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con mansioni direttive

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12493 depositata l’ 11 maggio 2025 – L’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985

L’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985

Il superminimo individuale è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 12473 depositata l' 11 maggio 2025, intervenendo in tema di superminimo individuale, ha riaffermato che "costituisce “ius receptum” l’affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi [...]

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