CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19108 depositata il 6 luglio 2023

Lavoro – Decreto ingiuntivo – Trattenuta sulle retribuzioni mensili – Dipendenti del MIUR – TFR – Assunzioni successive al 1° gennaio 2001 – DPCM del 20 dicembre 1999 – Parità di trattamento del personale pubblico – Invarianza della retribuzione netta – Regime TFS e TFR – Accoglimento

Rilevato

– che, con sentenza del 19 dicembre 2017 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava l’opposizione proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da A.M., M.S., F.S., C.A. e S.B. per il pagamento dell’importo che assumevano indebitamente trattenuto sul presupposto dell’illegittimità della trattenuta del 2,50% sulle retribuzioni mensili di ciascuno degli istanti, tutti dipendenti del MIUR in regime di TFR, essendo stati assunti successivamente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in vigore della riforma del trattamento conseguente alla cessazione del rapporto del personale pubblico che sostituiva il TFR al precedente trattamento di fine servizio) o, assunti prima di quella data, avendo optato per il passaggio al nuovo regime;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa, non potendo l’accordo quadro del luglio 1999 ed il successivo DPCM del dicembre 1999 introdurre una trattenuta del 2,5 a carico del personale soggetto al regime di TFR perché assunti successivamente al 31.12.2000 per contrasto con l’art. 2, l. n. 335/1995 che quel personale assoggetta interamente al regime del TFR di cui all’art. 2120 c.c., inderogabile quale norma primaria ed essendo irrilevante l’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 in quanto riferito esclusivamente al personale già in servizio che avesse optato per il regime di TFR;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti;

– che i controricorrenti hanno poi presentato memoria;

Considerato

– che, con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 5, 6 e 7, l. n. 335/1995, 26, comma 19, l. n. 448/1998, 2 – 6 comma 3, Accordo Nazionale Quadro 29.7.1999, 1, commi 2-4, DPCM 20.12.1999, 2120 c.c., 49, comma 2, d.lgs. n. 29/1993, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della lettura dell’articolato quadro normativo che consente di configurare la trattenuta come effettuata in applicazione di un criterio contabile teso ad evitare sperequazioni retributive fra lavoratori che, pur essendo soggetti a regimi diversi in materia di indennità spettante alla cessazione del rapporto, debbono pur sempre per legge essere trattati in modo omogeneo sotto il profilo retributivo, secondo quanto si desume dal DPCM del 20 dicembre 1999, che, in attuazione dell’art. 26, comma 19, l. n. 448/1998, aveva previsto per il nuovo regime di t.f.r. una riduzione sulla retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito e trova conferma nell’Accordo Quadro concluso in materia di t.f.r. per i dipendenti pubblici tra l’ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost. e 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, modificativo dell’art. 49, comma 2, n. 29/1993, l’Amministrazione ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del complessivo meccanismo contabile che, nell’affiancare alla decurtazione della retribuzione netta un’imputazione figurativa del 2,5% della retribuzione mensile nel calcolo del TFR, assicura la parità di trattamento del personale pubblico qualunque sia il regime applicato per l’erogazione delle indennità connesse alla cessazione del rapporto previsto dalle norme invocate;

– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento come da precedenti di questa Corte (Cass. n. 23115 del 2019; Cass. n. 25171 del 2019; Cass. n. 25678 del 2019; Cass. n. 27383 del 2019) ai quali si intende dare continuità;

– che, come osservato in detti precedenti, la problematica posta con il ricorso è stata esaminata dalla Corte cost. nella sentenza n. 213 del 2018, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un d.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto;

– che, in particolare, la Consulta ha argomentato come il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mirasse proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrastasse, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determinasse la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente;

– che neppure possono trarsi argomenti a favore della tesi dei ricorrenti dalla precedente sentenza della  Corte cost. n. 223 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente (pubblico) della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973;

– che tra la fattispecie posta all’attenzione del Giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati – che, infatti, la prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di t.f.s., regolamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010, disposizione (successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, della l. n. 228/2012) che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,50% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro;

– che, in questa sede, invece, ci si riferisce a dipendenti pubblici assoggettati al regime del t.f.r. fin dall’assunzione a tempo indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,50%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,50% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto degli artt. 2, commi 5, 6, 7 l. n. 335/1995 e 26, comma 19, l. n. 448/1998 ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti (pubblici) in regime rispettivamente di TFR e di TFS;

– che il ricorso va dunque accolto, l’impugnata sentenza cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, con compensazione delle spese dell’intero processo considerati i difformi esiti dei gradi di merito;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.