Con l’articolo 24 dai comma 1 fino al comma 1-ter del Decreto legge n. 48 del 2023, convertito con modifiche dalla legge n.85 del 2023, il legislatore ha modificato la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alcune di queste novità sono solo temporanee.
In particolare l’articolo 24 è intervenuto sul sistema delle causali. Infatti, ferma la possibilità, per i contratti a tempo determinato fino a 12 mesi di non indicare la causale, per i contratti compresi tra i 12 mese ed i 24 mesi è stato stabilito dal decreto lavoro che l’apposizione del termine è giustificato nei seguenti casi:
- da esigenze previste dai contratti collettivi (oltre a quelli nazionali anche da quelli territoriali o aziendali);
- in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Altra importante novità, introdotta in sede di conversione del decreto lavoro (d.l. n. 48/2023), è quella prevista dal comma 1-ter il quale prevede che “ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’art. 19, comma 1 e dall’art. 21, comma 01, del D.L.vo n. 81/2015, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (decreto legge entrato in vigore il 5 maggio 2023)”
Pertanto, oltre ad applicare anche ai rinnovi (oltre che alle proroghe), il periodo di esclusione delle causali nei primi dodici mesi, la norma prevede ai fini del calcolo dei 12 mesi, si ripete periodo di esclusione delle causali, che vanno presi in considerazione solo i mesi successivi all’entrata in vigore del decreto legge n. 48/2023 e cioè solo quelli a partire dal 5 maggio 2023, fermo restando la durata massima dei contratti a termine. Infatti la durata massima del contratto a tempo determinato non è stata in alcun modo modificata dal decreto legge n. 48/2023.
Per cui il comma 1-ter consente di assumere liberamente a termine, cioè senza causale, i lavoratori che hanno già avuto esperienze di rapporti a termine fino a 12 mesi e che, in assenza del decreto legge n. 48/2023 avrebbero potuti essere assunti solo con una causale.
Di seguito i principi inderogabili della disciplina per la stipula dei contratti a tempo determinato:
- fino alla durata di 12 mesi, il contratto a termine può essere stipulato senza indicazione delle causali che nè giustificano l’apposizione del termine;
- per una durata superiore a 12 e fino a 24 mesi può essere stipulato solo in presenza di una causale;
- se la durata supera 24 mesi il rapporto si converte a tempo indeterminato.
A partire dal 5 maggio 2023 la stipula, la proroga ed il rinnovo del contratto a termine può avvenire senza le causali fino a 12 mesi; diversamente per i contratti oltre e fino a 24 mesi, solo in presenza di una delle nuove causali:
- previste dai contratti collettivi (particolari esigenze previste dai CCNL, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria);;
- in assenza di previsioni nei contratti collettivi, ma la possibilità è prevista fino al 30 aprile 2024, applicati in azienda, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Qualora il CCNL non le prevede specificamente allora si potrà procedere, per la loro validità, alla loro certificazione che va eseguita presso una delle sedi delle commissioni di certificazione, di cui agli articoli 75 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
Le norma di cui al decreto lavoro non si applicano ai contratti a termine per attività stagionali. Infatti questi ultimi sono regolate dal D.P.R. n. 1525/1963 e dai contratti collettivi, anche di secondo livello.
Durata dei contratti a tempo determinato tra i 24 mesi e fini ai 36 mesi
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48/2023) ha confermato le regole per la stipula dei contratti a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi, ma entro i 36 mesi. I contratti di lavoro a termine superiore ai 24 mesi ma entro i 36 mesi possono essere stipulati (manche prorogati) solo una volta accertata la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che è subordinata al passaggio, alternativamente, innanzi:
- ai competenti servizi ispettivi del lavoro;
- a una delle sedi delle commissioni di certificazione di cui Decreto Legislativo n. 276 del 2003.
Fermo restando che si rimane in attesa dei chiarimenti Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si ritiene di poter elaborare i seguenti esempi:
Contratto a tempo determinato scaduto (o in scadenza) di durata di 12 mesi – In tale ipotesi, in virtù del comma 1-ter del decreto lavoro che stabilisce che il conteggio dei mesi parte dal 5 maggio 2023, sarebbe consentito la proroga o rinnovo senza l’apposizione di alcuna condizione per altri 12 mesi da calcolarsi, per i contratti in essere e/o scaduto entro il 4 maggio 2023, il datore di lavoro ed il lavoratore possono stipulare un ulteriore contratto a termine della durata di 12 mesi.
Contratto a tempo determinato scaduto (o in scadenza) di 12 mesi con causale – In tale ipotesi il datore di lavoro, in virtù del comma 1-ter, dispone di ulteriori 12 mesi di contratto senza apposizione di alcuna causale;
Elementi innovati per i rinnovi dei contratti a termine
La normativa di cui all’art. 24 del d.l. n. 48/2023 trova, come sopra riportato, anche al rinnovo di un contratto a termine. Infatti anche per il rinnovo del contratto, qualora avvenga nel limite dei primi 12 mesi non abbisogna di alcuna causale. In caso di superamento di tale limite (primi 12 mesi) occorrerà per il suo rinnovo indicare le causale che né giustificano l’apposizione della scadenza. Si ricorda che il rinnovo costituisce la stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato dopo il rispetto del tempo tra un contratto e l’altro (che è di 10 o 20 giorni di calendario a seconda che il precedente rapporto abbia avuto una durata fino a 6 mesi o superiore).
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