CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5493 depositata il 2 marzo 2025 – L’atto con il quale il direttore generale dell’azienda di riferimento, d’intesa con il rettore, affida, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università di cui al precedente comma 1 e relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale, ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale, è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato dall’atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva
L’atto con il quale il direttore generale dell’azienda di riferimento, d’intesa con il rettore, affida, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università di cui al precedente comma 1 e relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale, ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale, è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato dall’atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva