lavoro

INPS – Circolare n. 28 del 30 gennaio 2025 – Professori e ricercatori universitari delle Università pubbliche statali in aspettativa senza assegni ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Obblighi contributivi e dichiarativi – Modifica e integrazione della circolare n. 6 del 16 gennaio 2014

INPS - Circolare n. 28 del 30 gennaio 2025 Professori e ricercatori universitari delle Università pubbliche statali in aspettativa senza assegni ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Obblighi contributivi e dichiarativi - Modifica e integrazione della [...]

Uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei – Art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, Legge n. 203/2024 – Prime indicazioni – Nota 29 gennaio n. 811 del 2025 dell’ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota 29 gennaio n. 811 del 2025 Art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, Legge n. 203/2024 - Prime indicazioni Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, – Sentenza n. 31518 depositata l’ 8 dicembre 2024 – In tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva

In tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31789 depositata il 10 dicembre 2024 – L’equo indennizzo previsto in favore dei dipendenti pubblici che abbiano subito una infermità a causa di servizio dall’art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ha natura retributiva, con conseguente esclusione delle controversie aventi ad oggetto il diritto all’attribuzione del medesimo dall’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

L’equo indennizzo previsto in favore dei dipendenti pubblici che abbiano subito una infermità a causa di servizio dall’art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ha natura retributiva, con conseguente esclusione delle controversie aventi ad oggetto il diritto all’attribuzione del medesimo dall’ambito di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 4 depositata il 23 gennaio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all’inciso «e scomputando, per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l’anno 2022 l’indennità una tantum di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31507 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Il giudice di rinvio deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente affermato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte

Il giudice di rinvio deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente affermato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32125 depositata il 12 dicembre 2024 – In una fattispecie di impossibilità sopravvenuta temporanea per factum principis, non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, quest’ultimo è caduto in uno stato di quiescenza del sinallagma funzionale delle prestazioni, sicché – in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni medesime nel rapporto di lavoro subordinato – il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per una attività lavorativa non eseguita in quanto divenuta temporaneamente impossibile

In una fattispecie di impossibilità sopravvenuta temporanea per factum principis, non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, quest’ultimo è caduto in uno stato di quiescenza del sinallagma funzionale delle prestazioni, sicché – in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni medesime nel rapporto di lavoro subordinato – il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per una attività lavorativa non eseguita in quanto divenuta temporaneamente impossibile

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