lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  Sentenza n. 3353 depositata il 10 febbraio 2025 – I contratti di prossimità, di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, che possono possono derogare alle disposizioni di legge ed alla contrattazione collettiva nazionale, a differenza di un contratto collettivo aziendale, hanno efficacia erga omnes, a condizione che siano sottoscritti da rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e sulla base di un criterio maggioritario

I contratti di prossimità, di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, che possono possono derogare alle disposizioni di legge ed alla contrattazione collettiva nazionale, a differenza di un contratto collettivo aziendale, hanno efficacia erga omnes, a condizione che siano sottoscritti da rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e sulla base di un criterio maggioritario.

INPS – Messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025 – Modifica dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, uniformati a quelli previsti per l’indennità di APE sociale – Articolo 29 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro)

INPS - Messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025 Modifica dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, uniformati a quelli previsti per l’indennità di APE sociale - Articolo 29 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro) L’articolo 29, comma 1, della [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1951 depositata il 28 gennaio 2025 – L’intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 cod. civ. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta

L’intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 cod. civ. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1935 depositata il 28 gennaio 2025 – Al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo

Al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1432 depositata il 21 gennaio 2025 – La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all’uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge

La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all’uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3260 depositata il 9 febbraio 2025 – Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3488 depositata l’ 11 febbraio 2025 – In tema di diritto antidiscriminatorio è stato sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell’ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità

In tema di diritto antidiscriminatorio è stato sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell’ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità

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