PENSIONI

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 22 novembre 2024 – Aggiornamento coefficienti di trasformazione del montante contributivo dal primo gennaio 2025

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 22 novembre 2024 Aggiornamento coefficienti di trasformazione del montante contributivo dal primo gennaio 2025 È stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione “pubblicità legale”, il Decreto direttoriale del 20 novembre 2024 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28272 depositata il 4 novembre 2024 – Il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione

Il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28542 depositata il 6 novembre 2024 – La illegittimità del contributo straordinario in considerazione del fatto che: a) l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, comma12 legge n.335/1995, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico

La illegittimità del contributo straordinario in considerazione del fatto che: a) l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, comma12 legge n.335/1995, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico

Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi, anno 2024 – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 15 novembre 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 15 novembre 2024 Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi, anno 2024 L’ISTAT ha comunicato il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 335 [...]

INPS – Messaggio n. 3821 del 15 novembre 2024 – Rata di pensione di dicembre 2024 – Corresponsione per l’anno 2024 dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Corresponsione alla platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto-Legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 127/2007

INPS - Messaggio n. 3821 del 15 novembre 2024 Rata di pensione di dicembre 2024 - Corresponsione per l’anno 2024 dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) - Corresponsione alla platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27238 depositata il 21 ottobre 2024 – L’applicabilità della ripetuta deroga ai soli lavoratori subordinati non solo è suggerita dal tenore testuale della norma, ma appare pure appieno coerente con la ratio legis, sulla quale vale la pena di indugiare, di sovvenire alla situazione di bisogno nella quale si potrebbe trovare chi abbia perduto il lavoro e, in considerazione della sua età, non abbia più concrete prospettive di reperire una nuova occupazione, ciò che lo espone al rischio di trovarsi, per un periodo di tempo non breve, senza reddito e senza la pensione, l’accesso alla quale è stato difatti differito in virtù delle nuove norme di settore.

L’applicabilità della ripetuta deroga ai soli lavoratori subordinati non solo è suggerita dal tenore testuale della norma, ma appare pure appieno coerente con la ratio legis, sulla quale vale la pena di indugiare, di sovvenire alla situazione di bisogno nella quale si potrebbe trovare chi abbia perduto il lavoro e, in considerazione della sua età, non abbia più concrete prospettive di reperire una nuova occupazione, ciò che lo espone al rischio di trovarsi, per un periodo di tempo non breve, senza reddito e senza la pensione, l'accesso alla quale è stato difatti differito in virtù delle nuove norme di settore.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 27149 depositata il 21 ottobre 2024 – Il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione per cui alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni. Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all’esatta misura della pensione») è, invece, imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale

Il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione per cui alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni. Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all'esatta misura della pensione») è, invece, imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale

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