processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12091 depositata il 7 maggio 2025 – Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12083 depositata il 7 maggio 2025 – La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12029 depositata il 7 maggio 2025 – In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell’azione, attinente all’interesse ad agire del fisco

In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell'amministrazione finanziaria, del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell'azione, attinente all'interesse ad agire del fisco

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  Ordinanza n. 11244 depositata il 29 aprile 2025 – L’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nell’indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui eventuale mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nell'indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui eventuale mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 40, sentenza n. 15180 depositata il 9 dicembre 2024 – La competenza territoriale, per la tassa automobilistica regionale, degli Uffici del pubblico registro automobilistico (“PRA”) è determinata in base al luogo di residenza del proprietario del veicolo che, per la società di noleggio di autovetture, è costituita dalla sede legale

La competenza territoriale, per la tassa automobilistica regionale, degli Uffici del pubblico registro automobilistico (“PRA”) è determinata in base al luogo di residenza del proprietario del veicolo che, per la società di noleggio di autovetture, è costituita dalla sede legale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11339 depositata il 30 aprile 2025 – In tema di accertamento del reddito d’impresa, l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell’amministrazione finanziaria, all’accertamento induttivo

In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'omessa sottoscrizione delle scritture contabili (nella specie, schede contabili obbligatorie) non costituisce una mera irregolarità, bensì equivale alla inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, pertanto, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell'amministrazione finanziaria, all'accertamento induttivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11245 depositata il 29 aprile 2025 – In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica

In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 10549 depositata il 23 aprile 2025 – Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo specifica argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo specifica argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

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