processo tributario

Motivazione “meramente apparente” e ius receptum nel processo tributario

Il Supremo consesso, con l’ordinanza n. 14099 depositata il 27 maggio 2025, Sezione Tributaria, ribadisce il consolidato principio divenuto ius receptum (diritto recepito): la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. Si tratta di una linea interpretativa che negli ultimi anni ha trovato continuità e rigore nelle decisioni della sezione tributaria, delineando precisi canoni di [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14099 depositata il 27 maggio 2025 – Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata”

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13631 depositata il 21 maggio 2025 – In tema di accertamento tributario rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all’accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale

In tema di accertamento tributario rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13372 depositata il 20 maggio 2025 – Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13370 depositata il 20 maggio 2025 – L’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) dispiega effetti nel processo tributario, se relativo al medesimo soggetto ed agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione. Lo stesso non trova applicazione in caso di pronuncia da parte del GUP e non all’esito del dibattimento.

L'art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) dispiega effetti nel processo tributario, se relativo al medesimo soggetto ed agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione. Lo stesso non trova applicazione in caso di pronuncia da parte del GUP e non all'esito del dibattimento.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 12865 depositata il 14 maggio 2025 – La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto

La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12748 depositata il 13 maggio 2025 – Per effetto dell’art. 1, comma 199, della legge 197/2022 che ha disposta la sospensione, i termini d’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi , che opera a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersi della procedura di definizione agevolata

Per effetto dell'art. 1, comma 199, della legge 197/2022 che ha disposta la sospensione, i termini d'impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi , che opera a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersi della procedura di definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12644 depositata il 13 maggio 2025 – In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A.(anche presso l’Avvocatura dello Stato) è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest’ultimo circa l’avvenuta pubblicazione della decisione

In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A.(anche presso l'Avvocatura dello Stato) è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione

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