processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18655 depositata l’ 8 luglio 2025 – Qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto all'accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus", attesa l'inscindibilità delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18529 depositata il 7 luglio 2025 – In virtù del principio fondamentale di neutralità dell’imposta, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l’imposta assolta, anche se non abbia presentato l’interpello disapplicativo – salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva – potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui agli artt. 30 comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994 e 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma anche in sede processuale

In virtù del principio fondamentale di neutralità dell'imposta, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo - salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva - potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui agli artt. 30 comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994 e 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma anche in sede processuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18523 depositata il 7 luglio 2025 – L’eventuale emanazione di autonome cartelle di pagamento (in luogo della prevista comunicazione informativa) anche nei confronti degli altri coeredi coobbligati per l’imposta sulle successioni non esclude che la competenza territoriale dell’agente della riscossione debba essere determinata in relazione alla precedenza nell’iscrizione a ruolo, che non è stata dedotta né documentata

L'eventuale emanazione di autonome cartelle di pagamento (in luogo della prevista comunicazione informativa) anche nei confronti degli altri coeredi coobbligati per l'imposta sulle successioni non esclude che la competenza territoriale dell'agente della riscossione debba essere determinata in relazione alla precedenza nell'iscrizione a ruolo, che non è stata dedotta né documentata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 18250 depositata il 4 luglio 2025 – Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza

Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da Covid-19 consente di sostituire l'udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all'iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all'interno dell'ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all'udienza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17890 depositata il 2 luglio 2025 – La società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al “solo” fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi e l’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati

La società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al "solo" fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi e l'ex liquidatore o, in mancanza, l'ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17848 depositata il 2 luglio 2025 – In tema di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato nel processo tributario dall’art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi affetta da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo sull’intero oggetto del contendere

In tema di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato nel processo tributario dall'art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi affetta da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo sull'intero oggetto del contendere

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17846 depositata il 2 luglio 2025 – La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado

La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado

Processo tributario: effetti del differimento quinquennale dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati

Processo tributario: effetti del differimento quinquennale dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati

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