processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17240 depositata il 26 giugno 2025 – Il nuovo art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000 non può invece applicarsi con riguardo a sentenze penali di assoluzione emesse solo in esito ad udienza preliminare dal GUP anziché, come prescritto dalla norma, in seguito a giudizio dibattimentale

Il nuovo art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000 non può invece applicarsi con riguardo a sentenze penali di assoluzione emesse solo in esito ad udienza preliminare dal GUP anziché, come prescritto dalla norma, in seguito a giudizio dibattimentale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16916 depositata il 24 giugno 2025 – Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3° (già 2°) co. dell’art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi

Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3° (già 2°) co. dell'art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi

La sola indicazione della percentuale e del metodo basta per la motivazione dell’avviso impositivo, ma non ai fini della prova della pretesa impositiva

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16897 depositata il 24 giugno 2025, ha stabilito che non sussiste un vizio motivazionale nell'avviso di accertamento qualora l’amministrazione finanziaria non abbia allegato all’atto l’elenco dei 52 operatori del settore da cui è stata tratta la percentuale media di redditività applicata. Risulta invece sufficiente che l’avviso contenesse l’indicazione della [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16897 depositata il 24 giugno 2025 – Deve escludersi che la mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’elenco contenente l’indicazione dei 52 operatori del settore da cui l’amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d’impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell’atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l’indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all’eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell’idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell’elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

Deve escludersi che la mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'elenco contenente l'indicazione dei 52 operatori del settore da cui l'amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d'impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell'atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l'indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all'eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell'idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell'elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16445 depositata il 18 giugno 2025 – Perché possa aversi disconoscimento idoneo della conformità all’originale delle copie fotostatiche, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria delle copie, contestazioni generiche o omnicomprensive, essendo necessaria comunque l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestate, sia degli elementi per i quali si assume difforme dall’originale

Perché possa aversi disconoscimento idoneo della conformità all'originale delle copie fotostatiche, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria delle copie, contestazioni generiche o omnicomprensive, essendo necessaria comunque l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestate, sia degli elementi per i quali si assume difforme dall'originale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16467 depositata il 18 giugno 2025 – L’obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, sia presso la loro sede, che direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)

L'obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, sia presso la loro sede, che direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16425 depositata il 18 giugno 2025 – Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice, pur non essendo vincolato all’applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione

Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice, pur non essendo vincolato all'applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16422 depositata il 18 giugno 2025, n. 16422 – In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all’importo non rimborsato, ha valore di rigetto – sia pure implicito – della richiesta originariamente presentata dal contribuente

In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente

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