processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20595 depositata il 22 luglio 2025 – Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 20560 depositata il 22 luglio 2025 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto

Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo nell’accertamento tributario

L'ordinanza n. 21058, depositata il 24 luglio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, interviene su una questione giuridica di rilevanza sistemica: la possibilità di sindacare, in sede di legittimità, la tenuta logico-giuridica del ragionamento presuntivo posto a fondamento dell’accertamento tributario. I giudici di legittimità chiariscono che la presunzione semplice, prevista dall’art. 2729 c.c., è [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21058 depositata il 24 luglio 2025 – Il ragionamento presuntivo non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità la critica esula dal concetto di violazione o falsa applicazione quando si concreta in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo ovvero nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma

Il ragionamento presuntivo non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità la critica esula dal concetto di violazione o falsa applicazione quando si concreta in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo ovvero nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19143 depositata il 12 luglio 2025 – In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – o, nella specie la comunicazione ex art. 36 ter cit. – qualora costituisca il primo atto impositivo notificato al contribuente, ha carattere di “provocatio ad opponendum”, sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento – o, nella specie la comunicazione ex art. 36 ter cit. - qualora costituisca il primo atto impositivo notificato al contribuente, ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20558 depositata il 22 luglio 2025 – In tema di TARSU il carattere stagionale dell’uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo

In tema di TARSU il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo

Riflessioni sulle notificazioni nei casi di irreperibilità del destinatario degli atti o avvisi in ambito tributario

1. Contesto normativo e giurisprudenziale In ambito tributario in presenza di irreperibilità del destinatario di un atto tributario l'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, lett. e), disciplina la notificazione e richiama espressamente l'art. 140 c.p.c. La normativa che disciplina la notificazione prevede, quindi, un apposita procedura da seguire in ipotesi di irreperibilità c.d. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19520 depositata il 15 luglio 2025 – Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto

Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto

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