Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3005 depositata il 1° febbraio 2024 – Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame
il 6 Febbraio, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2207 depositata il 22 gennaio 2024 – L’estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
il 6 Febbraio, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, processo tributario, RISCOSSIONE
L’estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
Leggi tuttoProcesso tributario: in appello il fascicolo processuale e la documentazione prodotto in primo grado non vanno ri-depositati – principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova
il 6 Febbraio, 2024in NOTIZIEtags: processo tributario
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3005 depositata il 1° febbraio 2024, intervenendo in tema di documentazione prodotto in primo grado ed obbligo del giudice di appello al suo esame ha statuito il seguente principio di diritto “… Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti […]
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 – L’art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020, ha disposto la complessiva “sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali. Ne deriva che l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione, non si verifica alcuna inammissibilità dello stesso, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione
il 5 Febbraio, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
L’art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020, ha disposto la complessiva “sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali.
Ne deriva che l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione, non si verifica alcuna inammissibilità dello stesso, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione
CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2456 depositata il 25 gennaio 2024 – Il principio di alter natività tra le due imposte non è condizionato, né subordinato all’effettiva applicazione dell’IVA sull’operazione considerata, ma è sufficiente che essa rientri tra le operazioni rilevanti ai fini IVA per cui restano assoggettate all’imposta di registro (in misura proporzionale) solo le operazioni non soggette a IVA (c.d. escluse) per carenza del requisito oggettivo (artt. 2 e 3) e di quello soggettivo (artt. 4 e 5) previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972.
il 2 Febbraio, 2024in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario, TRIBUTI INDIRETTI
Il principio di alter natività tra le due imposte non è condizionato, né subordinato all’effettiva applicazione dell’IVA sull’operazione considerata, ma è sufficiente che essa rientri tra le operazioni rilevanti ai fini IVA per cui restano assoggettate all’imposta di registro (in misura proporzionale) solo le operazioni non soggette a IVA (c.d. escluse) per carenza del requisito oggettivo (artt. 2 e 3) e di quello soggettivo (artt. 4 e 5) previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972.
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2073 depositata il 19 gennaio 2024 – Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
il 31 Gennaio, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Leggi tuttoCorte di Cassazione. sezione tributaria, sentenza n. 31078 depositata l’ 8 novembre 2023 – Il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa
il 28 Gennaio, 2024in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE, processo tributario
Il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa
Leggi tuttoProcesso tributario: riesame dell’apprezzamento probatorio in sede di legittimità
il 26 Gennaio, 2024in NOTIZIEtags: processo tributario
La dottrina definisce “norme processuali elastiche” quelle riguardanti le prove e quelle sulla loro valutazione. Tali norme presuppongono il ricorso a massime di comune esperienza nella valutazione delle prove libere e nell’applicazione delle presunzioni iuris tantum. Tali norme sono costituite dagli artt. 115 e 116 c.p.c. ed art. 2729 c.c., 2697 c.c.. Le suddette norme sono […]
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