processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22670 depositata il 12 agosto 2024 – Sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura sostanziale – mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata – sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all’esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell’esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell’azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura sostanziale - mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22679 depositata il 12 agosto 2024 – E’ solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo che insorge nell’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa delega, che è solo di firma e non di funzioni

E' solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo che insorge nell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa delega, che è solo di firma e non di funzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22681 depositata il 12 agosto 2024 – E’ in sede di riscossione che l’amministrazione, in caso di società di persone, dovrà provare i presupposti del beneficium excussionis a favore del socio, provando che il patrimonio della società risulti insufficiente, in tutto o in parte, a soddisfarsi sul patrimonio sociale

E' in sede di riscossione che l'amministrazione, in caso di società di persone, dovrà provare i presupposti del beneficium excussionis a favore del socio, provando che il patrimonio della società risulti insufficiente, in tutto o in parte, a soddisfarsi sul patrimonio sociale

Processo tributario: applicazione dell’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità cd. ”relativa“

Secondo il consolidato orientamento della Corte Suprema " il ricorso per cassazione va ritenuto procedibile ove la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, poichè il collegamento fra tale data e quella di notificazione del ricorso, emergente dalla relata apposta in calce ad esso, assicura [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22672 depositata il 12 agosto 2024 – Con la proposizione del ricorso per cassazione e consentito al giudice di legittimità solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Con la proposizione del ricorso per cassazione e consentito al giudice di legittimità solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22222 depositata il 6 agosto 2024 – L’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

L'ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

Processo tributario: operazioni ritenute inesistenti ed onere della prova

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 21936 depositata il 2 agosto 2024, intervenendo in tema di operazioni inesistenti, ha ribadito che qualora " ...  l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, questa Corte ha espresso il consolidato orientamento [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21546 depositata il 31 luglio 2024 – Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della prova contraria

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della prova contraria

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