SANZIONI DISCIPLINARI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 770 depositata il 12 gennaio 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012

In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1584 depositata il 19 gennaio 2023 – Nella censura disciplinare le ipotesi di “scarso rendimento” e di “palese insufficienza”, contemplate nella disposizione, e in specie la prima di esse, ben possono essere integrate, non solo da un’unica condotta, ma da una pluralità di condotte, purché esse non consistano in plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, perché ciò costituirebbe un’indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite

Nella censura disciplinare le ipotesi di "scarso rendimento" e di "palese insufficienza", contemplate nella disposizione, e in specie la prima di esse, ben possono essere integrate, non solo da un'unica condotta, ma da una pluralità di condotte, purché esse non consistano in plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, perché ciò costituirebbe un'indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 380 depositata il 10 gennaio 2023 – La tardività della contestazione disciplinare determina l’acquiescenza dell’Ente alle condotte inadempienti tenute dal lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 380 depositata il 10 gennaio 2023 Lavoro - Licenziamento disciplinare - Tardività della contestazione disciplinare - Acquiescenza dell'Ente alle condotte inadempienti tenute dal lavoratore - Rigetto Fatti di causa Con sentenza del 16 aprile 2020 la Corte d'Appello di Trieste, confermava la decisione resa dal Tribunale di Gorizia e [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37322 depositata il 20 dicembre 2022 – La riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve avvenire se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, non essendo necessario che da detta sentenza emergano anche elementi nuovi, ulteriori o, comunque, diversi rispetto a quelli esaminati in sede disciplinare

La riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve avvenire se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, non essendo necessario che da detta sentenza emergano anche elementi nuovi, ulteriori o, comunque, diversi rispetto a quelli esaminati in sede disciplinare

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37318 depositata il 20 dicembre 2022 – Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all’art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il CCNL preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza

Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all’art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il CCNL preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36454 depositata il 13 dicembre 2022 – In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui all’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si ha per rispettato se l’amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l’atto di rinnovo della contestazione dell’addebito, assumendo rilievo l’eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui all'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si ha per rispettato se l'amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l’atto di rinnovo della contestazione dell’addebito, assumendo rilievo l'eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2022, n. 35644 – La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio), in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall’art. 26, primo comma, stat. Lavoratori, sicché è da ritenersi consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale

La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio), in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall'art. 26, primo comma, stat. Lavoratori, sicché è da ritenersi consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2022, n. 28502 – In tema di sanzioni disciplinari la contestazione dell’addebito deve essere specifica, nel senso che deve contenere l’esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest’ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa

In tema di sanzioni disciplinari la contestazione dell'addebito deve essere specifica, nel senso che deve contenere l'esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest'ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa

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