sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21064 depositata il 31 maggio 2022 – Tempi di esposizione a fattori micro e macroclimatici sfavorevoli di un bracciante agricolo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21064 depositata il 31 maggio 2022 Sicurezza sul lavoro - Braccianti agricoli - Infortunio mortale - Responsabilità - Condizioni ambientali - Tempi di esposizione a fattori micro e macroclimatici sfavorevoli Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Potenza con sentenza in data 26 febbraio 2021 ha [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19831 – La responsabilità datoriale si fonda pur sempre sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela che fosse idonea ad impedire l’evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale

La responsabilità datoriale si fonda pur sempre sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela che fosse idonea ad impedire l'evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19781 – Violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19781 Mobbing - Violazione dell’obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore - Nesso causale tra pregiudizio alla salute e condizioni dell'ambiente di lavoro - Insussistenza - Risarcimento dei danni - Esclusione Rilevato - che, con sentenza del 22 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Roma, chiamata [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2022, n. 19623 – La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 22628 depositata il 10 giugno 2022 – In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, a soggetto con esperienza e specializzazione in esso, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro

In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, a soggetto con esperienza e specializzazione in esso, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell'oggetto della consulenza e, quindi, dell'eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21863 depositata l’ 8 giugno 2022 – In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21862 depositata il 7 giugno 2022 – In materia di prevenzione infortuni sul lavoro, maggiore è la pericolosità intrinseca dell’attività esercitata in concreto, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni

In materia di prevenzione infortuni sul lavoro, maggiore è la pericolosità intrinseca dell'attività esercitata in concreto, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21072 depositata il 31 maggio 2022 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza

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