TRIBUTI INDIRETTI

Assolvimento degli obblighi derivanti dalla comunicazione della cessione del contratto di locazione, prevista dall’art. 17 comma 1 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di subentro ex lege di un nuovo proprietario che ha acquisito l’immobile in sede di asta fallimentare – Risposta 07 ottobre 2021, n. 676 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 ottobre 2021, n. 676 Assolvimento degli obblighi derivanti dalla comunicazione della cessione del contratto di locazione, prevista dall'art. 17 comma 1 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di subentro ex lege di un nuovo proprietario che ha acquisito l'immobile in sede di asta fallimentare Con l'istanza di [...]

Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro applicabile ad alcune fattispecie connesse all’ espropriazione per pubblica utilità Articolo 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Risposta 06 ottobre 2021, n. 669 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 ottobre 2021, n. 669 Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro applicabile ad alcune fattispecie connesse all' espropriazione per pubblica utilità Articolo 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Con legge regionale (...), la Regione [...]

Applicazione del regime agevolativo recato dall’articolo 64, comma 6 del decreto legge n. 73 del 2021 ad un preliminare di compravendita – Risposta 01 ottobre 2021, n. 650 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 01 ottobre 2021, n. 650 Applicazione del regime agevolativo recato dall'articolo 64, comma 6 del decreto legge n. 73 del 2021 ad un preliminare di compravendita Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'istante, unitamente ad un altro soggetto, intende stipulare e registrare un [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26503 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell'effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26505 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell'effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26499 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell'effetto giuridico finale dei loro comportamenti, semplici o complessi che essi siano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2021, n. 25013 – In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell’effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari

In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24262 – La situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali: di qui l’esclusione di ogni restrizione discriminatoria della normativa che esclude che i centri di trasmissione dati che agiscono per conto degli operatori di scommesse nazionali siano soggetti al pagamento in solido dell’imposta

La situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali: di qui l'esclusione di ogni restrizione discriminatoria della normativa che esclude che i centri di trasmissione dati che agiscono per conto degli operatori di scommesse nazionali siano soggetti al pagamento in solido dell'imposta

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